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Stress termico e lavoro: gli obblighi del datore di lavoro per l’estate 2026

Stress termico

Le ondate di calore non sono più un’eccezione climatica ma una variabile strutturale nella valutazione dei rischi aziendali. Con l’estate 2026 alle porte e un quadro normativo sempre più stringente, la gestione del rischio da stress termico è diventata un adempimento prioritarioper ogni datore di lavoro, non solo nei settori tradizionalmente esposti come l’edilizia e l’agricoltura. 

In questa guida pratica spieghiamo come valutare il rischio caldo, quali misure preventive adottare, cosa deve contenere il DVR e come l’INAIL e il Ministero del Lavoro stanno orientando le imprese verso una nuova cultura della prevenzione climatica. 

Perché lo stress termico è un rischio sottovalutato 

Lo stress termico da calore agisce in modo subdolo. Prima che arrivino i sintomi evidenti del colpo di calore (temperatura corporea oltre i 40°C, perdita di coscienza, convulsioni), il lavoratore attraversa fasi più sfumate ma comunque pericolose: affaticamento, riduzione della concentrazione, calo della destrezza manuale, peggioramento della capacità decisionale. Questi effetti aumentano drasticamente il rischio di altri infortuni, dalle cadute dall’alto agli incidenti con macchinari. 

L’INAIL ha riconosciuto il problema attraverso il progetto Worklimate, sviluppato insieme al CNR, che fornisce alle aziende strumenti di previsione personalizzati e un sistema di allerta caldo per settore di attività. 

Il quadro normativo: cosa dice la legge 

Non esiste in Italia una temperatura massima oltre la quale i lavoratori possano legittimamente rifiutarsi di lavorare. Tuttavia, esiste un quadro normativo robusto che impone al datore di lavoro precisi obblighi di tutela: 

  • Articolo 2087 del Codice Civile: il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. 
  • D.Lgs. 81/2008, articolo 28: la valutazione dei rischi deve riguardare “tutti i rischi”, microclima compreso. 
  • D.Lgs. 81/2008, articolo 184: obbligo di informazione e formazione sui rischi specifici. 
  • D.Lgs. 81/2008, articolo 41: sorveglianza sanitaria per i lavoratori particolarmente sensibili al calore. 
  • D.M. 95/2025: “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”. 

Da ricordare: se le condizioni di lavoro sono “proibitive” e il datore non adotta misure di tutela, il lavoratore può legittimamente astenersi dalla prestazione (Cassazione n. 6631/2015) e, nei casi più gravi, rassegnare le dimissioni per giusta causa. 

La valutazione del rischio nel DVR 

Lo stress termico deve essere valutato esplicitamente nel Documento di Valutazione dei Rischi. La metodologia di riferimento utilizza l’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), che combina temperatura, umidità, ventilazione e radiazione solare per fornire una misura realisticadel carico termico sui lavoratori. 

I fattori da analizzare 

  • Tipologia di attività (carico metabolico): un operaio edile produce molto più calore interno di un impiegato 
  • Caratteristiche dell’ambiente: outdoor con esposizione solare diretta, indoor con scarsa ventilazione, ambienti industriali con sorgenti di calore 
  • Abbigliamento e DPI: gli indumenti tecnici protettivi possono peggiorare lo stress termico 
  • Caratteristiche individuali dei lavoratori: età, condizioni di salute, gravidanza, terapie farmacologiche, acclimatamento 
  • Durata e organizzazione del turno: orari, frequenza delle pause, possibilità di rotazione 

Cantieri: il POS deve integrare lo stress termico 

Per i cantieri temporanei o mobili, il rischio da stress termico va trattato in modo puntuale all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa appaltatrice. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro raccomanda agliispettori di porre particolare attenzione, durante i controlli estivi, alla presenza nel DVR e nel POS della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione. 

Le misure di prevenzione: cosa fare in azienda 

Misure organizzative 

  • Riprogrammazione delle attività: spostare le lavorazioni più gravose nelle ore meno calde (mattino presto e sera) 
  • Sospensione delle attività nelle ore più calde nei giorni di rischio elevato (le ordinanze regionali tipicamente impongono lo stop tra le 12.30 e le 16.00) 
  • Aumento della frequenza e della durata delle pause 
  • Rotazione dei compiti tra i lavoratori per ridurre l’esposizione individuale 
  • Programma di acclimatamento per i nuovi assunti o rientri da assenze (7-14 giorni di adattamento progressivo) 

Misure tecniche 

  • Aree di ristoro climatizzate o ombreggiate facilmente accessibili dal cantiere o dalla postazione di lavoro 
  • Ventilazione forzata o sistemi di raffrescamento negli ambienti indoor critici 
  • Cabine climatizzate per mezzi pesanti, trattori, escavatori e camion 
  • Riduzione dell’umidità nei luoghi di lavoro: evitare pavimenti bagnati, eliminare scarichi caldi non necessari 
  • Schermature solari sui macchinari e nelle aree di passaggio 

Misure individuali 

  • Acqua fresca disponibile in modo continuativo e accessibile a tutti i lavoratori 
  • Indumenti leggeri, in fibre naturali, di colore chiaro per favorire la traspirazione 
  • DPI specifici per il caldo: copricapo a tesa larga, occhiali da sole protettivi, creme solari ad alto fattore 
  • Sensibilizzazione sull’idratazione: oltre il 50% dei lavoratori arriva al lavoro già disidratato 

Formazione e informazione: l’arma più efficace 

La normativa richiede che i lavoratori siano formati, in una lingua da loro compresa, sugli effetti dello stress da calore, sulle misure di tutela e sulle procedure di emergenza. Questo è particolarmente cruciale nei cantieri e nei comparti dell’agricoltura, dove la presenza di lavoratoristranieri richiede materiali multilingue. 

I contenuti minimi della formazione devono includere: 

  • Riconoscimento dei sintomi precoci del colpo di calore 
  • Tecniche di idratazione corretta (anche prima dell’inizio del turno) 
  • Procedure di primo soccorso per le patologie da calore 
  • Importanza dell’acclimatamento e del rispetto delle pause 
  • Modalità di segnalazione di malesseri propri o dei colleghi 

Worklimate: lo strumento INAIL per la previsione personalizzata 

Il progetto Worklimate (worklimate.it) mette a disposizione delle aziende una piattaforma con previsioni personalizzate del rischio da caldo, calibrate per settore di attività e caratteristiche del lavoratore. Un riferimento operativo che può essere integrato nelle procedure aziendaliper allertare quotidianamente preposti e lavoratori durante le ondate di calore. 

Cassa Integrazione per caldo eccezionale 

Le aziende possono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in presenza di temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35-40 gradi, come ribadito dalla circolare INPS n. 139/2016. Uno strumento spesso sottoutilizzato che permette di tutelare sia la salute deilavoratori sia la continuità economica dell’impresa. 

Come Gruppo Alis ti supporta nella gestione del rischio caldo 

Gruppo Alis dispone di un laboratorio di analisi e di strumentazione tecnica per la misurazione di agenti fisici, incluso il microclima. I nostri servizi per la stagione estiva includono: 

  • Misurazioni strumentali del microclima nei luoghi di lavoro (indici WBGT, PMV-PPD) 
  • Aggiornamento del DVR e del POS con sezione dedicata allo stress termico 
  • Definizione di procedure operative per la gestione delle ondate di calore 
  • Formazione specifica per lavoratori, preposti e RSPP sul rischio caldo 
  • Supporto al medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sensibili 
  • Materiale informativo multilingue per cantieri e settore agricolo 

Anticipa l’estate. Contatta Gruppo Alis per pianificare la valutazione del rischio termico e la formazione dei tuoi lavoratori prima che le temperature diventino critiche. La prevenzione organizzata oggi evita emergenze e sanzioni domani. 

FAQ — Stress termico sul lavoro 

Esiste una temperatura massima oltre la quale non si può lavorare? 

No, la legge non fissa una soglia rigida. Tuttavia, il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure di tutela necessarie e, in caso di temperature “proibitive”, il lavoratore può legittimamente astenersi dalla prestazione. 

Lo stress termico riguarda solo il lavoro outdoor? 

No. Anche i lavoratori indoor sono esposti, soprattutto in edifici scarsamente raffreddati, ambienti industriali con sorgenti di calore (fonderie, vetrerie, lavanderie), magazzini non climatizzati e in tutti i contesti in cui si utilizzano DPI ingombranti. 

Quali lavoratori sono particolarmente sensibili al caldo? 

Sono considerati ipersuscettibili: lavoratori over 55, donne in gravidanza, persone con patologie cardiovascolari, ipertensione, diabete, malattie respiratorie croniche, lavoratori in terapia con farmaci che alterano la termoregolazione, lavoratori obesi o con problemi di idratazionecronica. 

Come si gestisce un colpo di calore in cantiere? 

È un’emergenza medica. Spostare immediatamente il lavoratore in luogo fresco e ombreggiato, raffreddare il corpo con acqua fresca o impacchi (collo, ascelle, inguine), allentare gli indumenti, somministrare liquidi se cosciente, chiamare il 118. Mai sottovalutare i sintomi: il colpodi calore può essere letale. 

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