Dal 7 aprile 2026 il lavoro agile entra ufficialmente nel sistema sanzionatorio della sicurezza sul lavoro. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la cosiddetta “Legge annuale PMI 2026”) modifica il D.Lgs. 81/2008 e introduce un obbligo che molte aziende stanno scoprendo solo adesso: l’informativa scritta annuale sui rischi legati allo smart working, con sanzioni penali per chi non vi adempie.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova normativa, chi è coinvolto e come predisporre un’informativa conforme.
La Legge 34/2026: il quadro generale
La Legge 34/2026 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008. La portata della novità è significativa: pur essendo nata come legge a favore delle PMI, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile si applicano a tutti i datori di lavoro che hannoin essere rapporti di smart working ai sensi della Legge 81/2017, senza distinzioni di settore o dimensione aziendale.
Importante: non c’è alcun periodo transitorio. La norma è operativa dal 7 aprile 2026 senza necessità di provvedimenti attuativi.
Il nuovo obbligo: l’informativa annuale scritta
Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta:
- al lavoratore in smart working
- al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il documento deve individuare con precisione i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali.
Cosa deve contenere l’informativa
L’informativa non può essere un documento generico copiato da modelli online. Per essere conforme deve trattare in modo puntuale:
- Rischi ergonomici e posture scorrette nell’utilizzo prolungato di videoterminali
- Rischi visivi e affaticamento da schermo
- Indicazioni per l’allestimento corretto della postazione di lavoro domestica
- Rischi specifici legati al profilo professionale del singolo lavoratore
- Rischi connessi all’isolamento e alla gestione dei tempi di lavoro/riposo (diritto alla disconnessione)
- Buone pratiche per operare in sicurezza in ambienti diversi dai locali aziendali (coworking, abitazione privata, spazi terzi)
- Procedure per la segnalazione di infortuni e situazioni di pericolo
Come consegnare l’informativa: le modalità tracciabili
La consegna può avvenire in formato cartaceo con firma per ricevuta oppure tramite strumenti digitali tracciabili: PEC, piattaforme di firma elettronica certificata, sistemi HR aziendali con registro digitale. È fondamentale conservare prova certa dell’avvenuta consegna, perché in caso di ispezione spetta al datore di lavoro dimostrare l’adempimento.
Le sanzioni: cosa rischia chi non si adegua
Il vero cambio di paradigma della Legge 34/2026 non sta nel contenuto dell’obbligo, già previsto dalla Legge 81/2017, ma nelle conseguenze della sua inosservanza. La mancata consegna dell’informativa diventa direttamente contestabile dall’organo di vigilanza con rilevanzapenale.
Il quadro sanzionatorio prevede:
- Arresto da due a quattro mesi, oppure
- Ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 € (importi rivalutati ex D.D. INL n. 111/2023)
- Sanzione amministrativa che può raggiungere i 5.200 € per omissione o incompletezza
- Possibile responsabilità penale aggravata se l’omissione concorre causalmente a un evento lesivo
Si tratta di sanzioni penali applicabili alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026.
Le altre novità della Legge 34/2026 in materia di sicurezza
La Legge non si limita allo smart working. Ecco gli altri interventi sul Testo Unico:
Modelli organizzativi semplificati per PMI
L’INAIL, entro il 5 agosto 2026, dovrà elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per microimprese e PMI, in attuazione del principio di proporzionalità.
Verifiche periodiche su nuove attrezzature
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti vengono ora sottoposte a verifica periodica triennale (modifica all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008).
Addestramento con simulazione virtuale
L’addestramento può ora essere effettuato anche mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (VR). La componente pratica dell’addestramento può quindi avvenire tramite simulatori per l’uso di attrezzature, manipolazione di sostanze pericolose, esercitazionidi evacuazione, lavori in quota e spazi confinati. Ogni intervento deve essere tracciato in apposito registro digitale.
Cosa devi fare nei prossimi 30 giorni
Per metterti in regola con la nuova disciplina, ecco un percorso operativo concreto:
- Censisci tutti i lavoratori in smart working: anche quelli che lavorano da remoto solo qualche giorno alla settimana sono coinvolti.
- Predisponi l’informativa: redigi un documento personalizzato per ruolo e contesto aziendale, non un generico modello. Il riferimento puntuale ai rischi del singolo profilo professionale è centrale.
- Aggiorna il DVR: integra la valutazione dei rischi specifici del lavoro agile, con particolare attenzione ai videoterminali e ai rischi ergonomici.
- Avvia la consegna individuale: a ciascun lavoratore in smart working e all’RLS, con sistema di firma per ricevuta o tracciabilità digitale.
- Implementa l’archivio: predisponi un sistema documentale che dimostri facilmente l’adempimento in sede ispettiva.
- Calendarizza il rinnovo annuale: l’obbligo è ricorrente, non una tantum. Inserisci la scadenza nel calendario degli adempimenti aziendali.
- Verifica gli accordi individuali esistenti: integra i contratti di smart working in essere con i nuovi requisiti normativi.
Perché affidarsi a Gruppo Alis
La sicurezza nel lavoro agile è un terreno relativamente nuovo, dove la teoria normativa incontra la realtà di centinaia di postazioni di lavoro diverse, spesso domestiche. Gruppo Alis affianca le aziende nella gestione di questa complessità con:
- Redazione di informative personalizzate per ruolo, settore e profilo di rischio
- Aggiornamento del DVR per integrare i rischi del lavoro agile
- Sistemi di consegna tracciabili e archiviazione documentale
- Formazione specifica per lavoratori in smart working sui rischi ergonomici e da videoterminale
- Audit periodici per garantire la continuità dell’adempimento
Hai personale in smart working? Contatta Gruppo Alis per una consulenza dedicata: ti aiuteremo a costruire un sistema di compliance completo, evitando il rischio di sanzioni penali e garantendo la tutela effettiva dei tuoi collaboratori, anche fuori dalle mura aziendali.
FAQ — Smart working e Legge 34/2026
La nuova norma si applica anche se ho un solo lavoratore in smart working?
Sì. La disciplina si applica a tutti i datori di lavoro con almeno un rapporto di lavoro agile attivo, indipendentemente dal numero di smart worker o dalla dimensione aziendale.
Posso usare un modello standard di informativa?
È fortemente sconsigliato. La legge richiede un’informativa che individui i rischi generali e specifici connessi al singolo profilo professionale e al contesto operativo. Un modello generico potrebbe non superare il vaglio degli organi di vigilanza.
Cosa succede se il lavoratore rifiuta di firmare l’informativa?
La mancata firma non esonera il datore di lavoro dall’obbligo. È sufficiente dimostrare l’avvenuta consegna tramite strumenti tracciabili (PEC, raccomandata, sistemi di firma elettronica). Il rifiuto del lavoratore può essere documentato ma non interrompe l’adempimento.
L’informativa va consegnata anche per il lavoro agile occasionale?
Sì, ogni rapporto di lavoro agile attivo ai sensi della Legge 81/2017 rientra nell’ambito applicativo. Anche le formule miste (es. 2 giorni a settimana da remoto) rientrano nell’obbligo.



