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Amianto: obblighi e responsabilità dell’amministratore (parte 1)

Per capire a quali obblighi è soggetto l’amministratore di condominio in materia di amianto e quindi a quale quadro legislativo far riferimento, bisogna distinguere il ruolo che ricopre:

  • Amministratore della proprietà (in tutti i casi);
  • Datore di Lavoro (solo in presenza di personale alle sue dipendenze in quel determinato stabile)

Nel primo caso l’amministratore è obbligato al rispetto della legge quadro sull’amianto e sui disciplinari tecnici, oltre agli obblighi a carico del committente in caso di affidamento di lavori di bonifica, definiti al titolo IV del D. Lgs. 81/08 (cantieri temporanei). Nel secondo caso, in cui sia anche datore di lavoro, l’amministratore è obbligato al rispetto, oltre agli obblighi precedenti, anche del D. Lgs. 81/08 nel suo complesso. Gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio si configurano prevalentemente in attività quali:

  1. Il censimento e la mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (nel seguito MCA)  all’interno dello stabile;
  2. La valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti;
  3. L’attuazione delle corrette procedure di manutenzione e controllo dei MCA, se esistenti;
  4. Il rispetto degli obblighi di legge applicabili nei cantieri di bonifica amianto.

Il primo punto trova applicazione in tutte le situazioni. E’ naturale che qualsiasi azione di natura preventiva o protettiva non può prescindere dall’individuazione dell’amianto nello stabile. I riferimenti di legge che impongono l’obbligo di individuare l’amianto sono:

  • art. 12 comma 5 Legge 257/92 (obbligo per i proprietari di immobili a comunicare la presenza di amianto floccato o in matrice friabile alle unità sanitarie locali);
  • punto 1 dell’allegato al DM 6/9/94 (localizzazione e caratterizzazione dell’amianto nelle strutture edilizie);
  • (DdL) art. 248 D. Lgs. 81/08 (individuazione della presenza di amianto)

Il secondo punto è applicato in tutti quei casi in cui è emersa, dalla prima fase, la presenza di materiali contenenti amianto all’interno dello stabile. E’ necessario valutare le necessarie azioni da intraprendere: posso lasciare l’amianto dov’è o devo bonificare? Se posso lasciarlo dov’è, quali azioni devo intraprendere per mantenerlo in buone condizioni? Se lo devo bonificare, quale intervento di bonifica posso adottare Entro quanto tempo? Nei casi in cui l’amministratore sia anche Datore di Lavoro, la valutazione del rischio amianto va sempre fatta: oggi la legge impone la valutazione di tutti i rischi, anche di quelli in cui l’agente pericoloso non è presente! I riferimenti di legge che trovano applicazione in questo secondo punto sono:

  • Punto 2 dell’allegato al DM 6/9/94 (valutazione del rischio per gli occupanti dell’immobile)
  • (DdL) Art. 249 del D. Lgs 81/08 (valutazione del rischio amianto per i lavoratori dipendenti)
  • (DdL) Art 28 del D. Lgs 81/08 (valutazione del rischio per i lavoratori dipendenti)

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