Il ministero del Lavoro ha reso note le attività ESEDI, ossia le lavorazioni che, nonostante comportino esposizione all’amianto, possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettrici e muratori e non obbligatoriamente da imprese specializzate. La lettera circolare con cui arriva la notizia è la n. 1940 del 25 gennaio. Le attività ESEDI Sono quelle “attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile”.
Si tratta delle lavorazioni a “esposizione sporadiche e di debole intensità all’amianto” per le quali il dlgs n. 81/2008, prevede una semplificazione degli adempimenti. In particolare non sono dovuti gli adempimenti di notifica all’organo ispettivo, sulla sorveglianza sanitaria e sulla tenuta del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio.
Tanto per fare alcuni esempi, sono attività ESEDI, la rimozione di vasche e cassoni per acqua senza rottura degli stessi: la raccolta di piccoli pezzi di materiale di amianto non friabile, caduto e disperso, lo spostamento non traumatico di lastre compatte ecc..tutte attività queste, per le quali non è necessaria un’impresa specializzata ma una formazione sufficiente e adeguata.