Il Ministero del Lavoro Con rispondendo ad interpello n. 24 del 4 novembre 2014 ha sancito il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi possa essere anche un soggetto gerarchicamente non dipendente dal datore di lavoro.
Infatti il termine interno, rivolto al RSPP, non può essere visto con mero riferimento alla forma del contratto, ma deve essere caratterizzato da aspetti più rilevanti nei confronti dell’intera organizzazione aziendale, vale a dire quelli funzionali, che non sono garantiti da alcuna delle attuali tipologie di contratto di lavoro dipendente:
- presenza non sporadica, ma consistente,
- garanzia di rapido intervento in caso di necessità impreviste (reperibilità totale in qualunque orario necessario, nei giorni feriali e festivi),
dipendenza dal datore di lavoro (funzionale e non gerarchica: risponde al Ddl, viene da lui utilizzato, deve instaurarsi tra i due un rapporto fiduciario – cosa, peraltro, poco probabile quando esista un rapporto di sudditanza), - efficacia di ruolo (deve dimostrare capacità e competenze, sapere e potere effettuare sopralluoghi – interni alle sedi aziendali ed anche esterni in caso di necessità – verifiche, valutazioni, proporre soluzioni, elaborare misure di sicurezza e procedure, comunicare in modo efficace la sicurezza ai lavoratori, sapere stimare il cambiamento del loro comportamento nel tempo, saper individuare le competenze necessarie a supporto di stime e misure tecniche o analitiche, saper coordinare gli ASPP e tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza e prevenzione aziendale, saper colloquiare in modo esaustivo con il Medico del lavoro, con i RLS, con l’Organismo di vigilanza, etc.),
- garanzia di comunicazione efficace (essere velocemente raggiunto tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione possibili).
Il datore di lavoro dell’azienda può stipulare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – necessariamente in possesso dei requisiti di legge (art. 32, d.lgs. n. 81/2008) – un contratto di prestazione professionale il quale garantisca che il contraente sia a disposizione della struttura del Servizio (la quale dovrà essere interna all’azienda) con una determinata continuità e, comunque, in modo da permettere che il medesimo sia continuamente reperibile per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio, per le attività che la legge (articolo 33) attribuisce al Servizio medesimo.