Pubblicato il Decreto 9 agosto 2016 Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il decreto introduce nel Codice di Prevenzione Incendi la Regola Tecnica Verticale, relativa alle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore (23 settembre) del decreto e per quelle di nuova realizzazione, (con esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini). L’introduzione della regola riguarda nello specifico alberghi, pensioni, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed&breakfast, dormitori, case per ferie.
Si legge infatti sul sito della Gazzetta ufficiale:
“Il Ministero dell’Interno visti (…) decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive – turistico alberghiere di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni
1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere”; m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994”; n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50″».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini».
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2016
Il Ministro: Alfano”
Qui l’allegato con il testo esteso delle nuove norme.