In breve: dopo un infortunio sul lavoro il lavoratore deve avvisare subito il datore di lavoro e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico invia all’INAIL per via telematica. Il datore di lavoro deve fare la denuncia online all’INAIL entro 2 giorni da quando riceve i riferimenti del certificato, se la prognosi supera i 3 giorni, ed entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte (art. 53 DPR 1124/1965). Per le assenze di almeno un giorno c’è anche la comunicazione a fini statistici entro 48 ore (art. 18 D.Lgs. 81/2008). Il registro infortuni è stato abolito dal 23 dicembre 2015.
Un infortunio in azienda mette in moto una serie di obblighi con scadenze molto brevi, che coinvolgono il lavoratore, il medico e il datore di lavoro. Le regole principali sono nel DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e nel D.Lgs. 81/2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, entrambi modificati dal D.Lgs. 151/2015, che ha reso tutta la procedura telematica.
Cosa fare subito dopo un infortunio sul lavoro?
Subito dopo un infortunio bisogna prestare soccorso all’infortunato, avvisare il datore di lavoro e far rilasciare il certificato medico, che il medico o il pronto soccorso trasmettono all’INAIL per via telematica.
- Soccorso. Gli addetti al primo soccorso intervengono secondo il piano di emergenza aziendale e, se serve, chiamano il 112.
- Avviso al datore di lavoro. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche lieve (art. 52 DPR 1124/1965). Se non lo fa e la denuncia arriva in ritardo, perde l’indennità per i giorni precedenti alla notizia.
- Certificato medico. Il medico che presta la prima assistenza rilascia il certificato con diagnosi e giorni di prognosi e lo invia all’INAIL esclusivamente per via telematica.
- Riferimenti al datore di lavoro. Il lavoratore comunica al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi.
- Raccolta delle informazioni. L’azienda annota subito ora, luogo, dinamica, attrezzature coinvolte e testimoni: servono per la denuncia e per l’analisi delle cause.
Per organizzare la prima risposta è utile rivedere la guida al primo soccorso aziendale e i piani di emergenza.
Chi deve fare la denuncia di infortunio all’INAIL?
La denuncia di infortunio all’INAIL spetta al datore di lavoro, che deve presentarla per ogni infortunio dei dipendenti con prognosi superiore a tre giorni, indipendentemente dalla propria valutazione sul fatto che l’evento sia indennizzabile (art. 53 DPR 1124/1965).
Il datore di lavoro non deve quindi decidere se l’infortunio è “davvero” sul lavoro: la valutazione spetta all’INAIL. L’obbligo vale anche per gli infortuni in itinere, cioè avvenuti nel normale percorso tra casa e lavoro. Se il datore di lavoro non presenta la denuncia, il lavoratore può rivolgersi direttamente alla sede INAIL competente con copia del certificato medico.
Entro quanto va fatta la denuncia di infortunio?
La denuncia va inviata entro 2 giorni da quando il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico; se l’infortunio ha causato la morte o c’è pericolo di morte, entro 24 ore dall’evento (art. 53 DPR 1124/1965).
| Situazione | Adempimento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Assenza solo nel giorno dell’evento | Nessun obbligo verso l’INAIL | – | – |
| Assenza da 1 a 3 giorni, escluso quello dell’evento | Comunicazione a fini statistici | 48 ore dalla ricezione del certificato | art. 18, c. 1, lett. r, D.Lgs. 81/2008 |
| Prognosi superiore a 3 giorni | Denuncia di infortunio | 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato | art. 53 DPR 1124/1965 |
| Prognosi iniziale fino a 3 giorni, poi prolungata | Denuncia di infortunio | 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato | art. 53 DPR 1124/1965; circ. INAIL 24/2021 |
| Infortunio mortale o con pericolo di morte | Denuncia di infortunio | 24 ore dall’infortunio | art. 53 DPR 1124/1965 |
Secondo l’INAIL (circolare n. 24 del 9 settembre 2021) il termine di due giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il numero identificativo del certificato medico; se la scadenza cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.
Come si fa la denuncia di infortunio INAIL?
La denuncia di infortunio si presenta solo online, con i servizi telematici del portale INAIL, a cui il datore di lavoro o un suo intermediario (per esempio il consulente del lavoro) accede con SPID, CIE o CNS.
Nel modulo vanno indicati, tra gli altri:
- i dati del datore di lavoro e del lavoratore;
- giorno, ora e luogo dell’infortunio;
- cause e circostanze dell’evento;
- natura e sede della lesione;
- i riferimenti del certificato medico già trasmesso (numero identificativo, data di rilascio, giorni di prognosi);
- gli eventuali testimoni.

Per i datori di lavoro assicurati INAIL la denuncia online vale anche come notizia all’autorità di pubblica sicurezza: dal D.Lgs. 151/2015 è l’INAIL a rendere disponibili i dati degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (art. 54 DPR 1124/1965).
Che differenza c’è tra denuncia e comunicazione di infortunio?
La denuncia serve a fini assicurativi e riguarda gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni; la comunicazione serve a fini statistici e riguarda gli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, c. 1, lett. r, D.Lgs. 81/2008).
La comunicazione è in vigore dal 12 ottobre 2017 e alimenta il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Va inviata online entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Per gli infortuni oltre i tre giorni non serve un secondo invio: la denuncia assolve anche l’obbligo di comunicazione.
Chi paga i giorni di infortunio?
Il giorno dell’infortunio è pagato per intero dal datore di lavoro, che paga anche il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi (periodo di carenza); dal quarto giorno l’INAIL corrisponde un’indennità pari al 60% della retribuzione media giornaliera, che sale al 75% dal 91° giorno (artt. 68 e 73 DPR 1124/1965).
Molti contratti collettivi prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione e l’anticipo in busta paga dell’indennità INAIL, che l’Istituto poi rimborsa. L’indennità spetta finché dura l’inabilità temporanea assoluta, cioè finché il lavoratore non può svolgere la propria attività.
Cosa rischia il datore di lavoro che non denuncia l’infortunio?
L’omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio è punita con una sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro, accertata dall’INAIL (art. 53 DPR 1124/1965; circolare INAIL n. 24/2021).
La mancata comunicazione a fini statistici è sanzionata separatamente dall’art. 55, c. 5, lett. g e h, del D.Lgs. 81/2008, con importi rivalutati periodicamente. Oltre alle sanzioni, una denuncia mancata o tardiva espone l’azienda a contestazioni del lavoratore e complica la gestione di eventuali accertamenti di ASL e Ispettorato del lavoro.
Cosa deve fare l’azienda dopo l’infortunio?
Dopo un infortunio significativo il datore di lavoro deve rielaborare la valutazione dei rischi e aggiornare le misure di prevenzione; il documento di valutazione dei rischi (DVR) va rielaborato entro 30 giorni (art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008).
In pratica conviene:
- analizzare le cause con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il preposto e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- aggiornare il documento di valutazione dei rischi e le procedure operative;
- verificare attrezzature, dispositivi di protezione individuale e formazione dei lavoratori coinvolti;
- prima del rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, far eseguire la visita del medico competente, dove è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 41, c. 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/2008): vedi medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria;
- discutere l’andamento degli infortuni nella riunione periodica di sicurezza.
Cosa vediamo nelle aziende. I tecnici di Gruppo Alis, quando affiancano un’azienda dopo un infortunio, trovano spesso gli stessi problemi:
- denuncia inviata in ritardo perché il certificato è rimasto nella borsa del lavoratore;
- nessuno in azienda sa chi deve accedere ai servizi online INAIL;
- dinamica dell’evento ricostruita a memoria, giorni dopo;
- DVR non rivisto anche quando l’infortunio rivela un rischio non valutato;
- piccoli incidenti senza conseguenze (quasi infortuni) mai registrati, anche se anticipano quelli gravi.
Una procedura scritta di poche righe, con nomi, recapiti e scadenze, evita quasi tutti questi errori.
Domande frequenti
Il registro infortuni è ancora obbligatorio?
No. L’obbligo di tenuta del registro infortuni è stato abolito dal 23 dicembre 2015 (art. 21, c. 4, D.Lgs. 151/2015). Gli organi di vigilanza consultano i dati tramite il “Cruscotto infortuni” dell’INAIL, accessibile anche al datore di lavoro con i servizi online.
Bisogna denunciare un infortunio di un solo giorno?
No. Se l’assenza riguarda solo il giorno dell’evento non c’è alcun obbligo verso l’INAIL. Se l’assenza è di almeno un giorno oltre a quello dell’evento, ma non supera i tre, va fatta la sola comunicazione a fini statistici.
L’infortunio in itinere va denunciato?
Sì. L’infortunio avvenuto nel normale percorso tra abitazione e luogo di lavoro va denunciato con le stesse regole e gli stessi termini; sarà l’INAIL a valutare se è indennizzabile.
Cosa succede se il lavoratore avvisa tardi il datore di lavoro?
Il termine per la denuncia decorre da quando il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio e i riferimenti del certificato. Il lavoratore che non ha dato tempestiva notizia perde l’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (art. 52 DPR 1124/1965).
Chi fa la denuncia se il datore di lavoro non la presenta?
Il lavoratore può presentarla direttamente alla sede INAIL competente, portando copia del certificato medico.
Gruppo Alis, società di consulenza su sicurezza e ambiente di Roma, dal 1996 affianca le imprese di Roma e del Lazio nella gestione della sicurezza sul lavoro: dalla procedura per la gestione degli infortuni all’aggiornamento della valutazione dei rischi. Chiama lo 06 81174371 o scrivici dalla pagina Contatti.
Aggiornato a novembre 2026 dai tecnici di Gruppo Alis.
Fonti: DPR 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 52, 53, 54, 68 e 73; D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 29, 41 e 55 (Testo unico coordinato, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed. gennaio 2026); D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 21; circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021; INAIL, riconoscimento dell’infortunio.

