Riunione periodica di sicurezza (art. 35): chi partecipa, cosa si discute e come fare il verbale

Nelle aziende con più di 15 lavoratori la riunione periodica di sicurezza è obbligatoria almeno una volta l’anno. La prevede l’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce chi deve partecipare, cosa si discute e come va documentata. È anche un’occasione utile per fare il punto su infortuni, formazione e DPI, non solo un adempimento. Vediamo come organizzarla bene.

Chi è obbligato

La riunione è obbligatoria nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Il datore di lavoro la indice direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, almeno una volta all’anno.

Nelle aziende fino a 15 lavoratori non è obbligatoria, ma il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può chiederne la convocazione, e in quel caso va fatta.

Chi partecipa

  • il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • il medico competente, dove nominato;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Possono essere invitati anche dirigenti, preposti o consulenti tecnici, quando servono per i temi in discussione.

Datore di lavoro, RSPP e RLS esaminano i documenti durante la riunione periodica

Gli argomenti obbligatori

Durante la riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  1. il documento di valutazione dei rischi;
  2. l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori.

La riunione può anche individuare codici di comportamento e buone prassi e fissare obiettivi di miglioramento della sicurezza, anche sulla base delle linee guida per i sistemi di gestione della salute e sicurezza.

Quando va convocata

  • almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori;
  • quando lo chiede l’RLS, nelle aziende più piccole;
  • in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, ad esempio l’introduzione di nuove tecnologie, macchine o processi che incidono sulla sicurezza.

Molte aziende la collegano all’aggiornamento annuale del DVR o al piano di formazione, così da usare i dati della riunione per programmare l’anno successivo.

Il verbale

Della riunione va redatto un verbale, tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione. Un buon verbale riporta:

  • data, luogo e nominativi dei presenti, con le firme;
  • gli argomenti trattati, punto per punto;
  • i dati presentati (infortuni, quasi incidenti, esiti aggregati della sorveglianza sanitaria, ore di formazione);
  • le osservazioni dell’RLS e del medico competente;
  • le decisioni prese, con responsabili e scadenze.

Il medico competente comunica in questa sede, per iscritto, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria. Scopri di più nella nostra guida sul medico competente.

Come renderla utile

  • Inviare l’ordine del giorno e i dati qualche giorno prima.
  • Portare numeri confrontabili con l’anno precedente.
  • Chiudere ogni punto con un’azione concreta, un responsabile e una data.
  • Verificare alla riunione successiva cosa è stato fatto.

La mancata convocazione, i contenuti incompleti e l’assenza del verbale sono sanzionati dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.

Domande frequenti

La riunione periodica è obbligatoria per tutte le aziende?

No. È obbligatoria sopra i 15 lavoratori, almeno una volta l’anno. Nelle aziende più piccole va fatta se la chiede l’RLS.

Chi deve partecipare?

Datore di lavoro o suo rappresentante, RSPP, medico competente se nominato e RLS.

Cosa si discute nella riunione periodica?

DVR, andamento di infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria, DPI e programmi di formazione.

Il verbale va inviato a qualche ente?

No. Va redatto e tenuto a disposizione dei partecipanti, ed esibito in caso di controllo.

Si può fare la riunione periodica online?

La norma non lo esclude, purché sia garantita la partecipazione effettiva di tutti i soggetti e venga redatto il verbale. Conviene concordarlo con RSPP e RLS.

Gruppo Alis dal 1996 affianca le imprese di Roma e del Lazio nell’organizzazione della riunione periodica, nell’aggiornamento del DVR e nella programmazione della formazione. Scopri le nostre consulenze, chiama lo 06 81174371 o scrivici dalla pagina Contatti.

Fonti: D.Lgs. 81/2008, artt. 25, 35, 50 e 55.

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