In breve: il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) è obbligatorio quando un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi nei luoghi di cui ha la disponibilità giuridica (art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008). Lo redige il datore di lavoro committente, va allegato al contratto e aggiornato durante i lavori. Non serve per servizi intellettuali, mere forniture e lavori fino a 5 uomini-giorno senza rischi particolari.
Quando un'impresa esterna entra in azienda per una manutenzione o una pulizia, nello stesso luogo convivono lavoratori di datori di lavoro diversi. Il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, gestisce questa situazione con il DUVRI.
Cos'è il DUVRI?
Il DUVRI è il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008: indica le misure adottate per eliminare o, se non è possibile, ridurre al minimo i rischi che nascono dalla presenza contemporanea di più imprese nello stesso luogo di lavoro.
Un rischio da interferenza è un rischio che non esisterebbe se ciascuna impresa lavorasse da sola: per esempio il carrello elevatore del committente che transita dove l'impresa di pulizie ha appena lavato il pavimento. Il DUVRI non valuta i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore (art. 26, c. 3, ultimo periodo D.Lgs. 81/2008): quelli restano nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'impresa appaltatrice.
Quando è obbligatorio il DUVRI?
Il DUVRI è obbligatorio quando il datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una sua unità produttiva o del proprio ciclo produttivo, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto (art. 26, c. 1 e 3, D.Lgs. 81/2008).
Le condizioni da verificare sono quindi tre:
- esiste un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione;
- il committente è un datore di lavoro, cioè ha lavoratori propri che possono interferire con quelli dell'appaltatore;
- il committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi (proprietà, locazione, concessione) in cui si svolge l'attività.
Esempi tipici nelle PMI sono pulizie, vigilanza, manutenzione di impianti e ascensori, mensa e facchinaggio. Il DUVRI va allegato al contratto e aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008).
Se chi affida il contratto non coincide con il datore di lavoro dei luoghi (tipico negli appalti pubblici) il soggetto che affida il contratto redige un DUVRI ricognitivo dei rischi standard, che il datore di lavoro presso cui si svolge l'attività integra con i rischi specifici del sito prima dell'inizio dell'esecuzione (art. 26, c. 3-ter, D.Lgs. 81/2008).
Quando il DUVRI non serve?
Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno (art. 26, c. 3-bis, D.Lgs. 81/2008), a meno che l'attività comporti rischi particolari.
Gli uomini-giorno sono la somma delle giornate di lavoro necessarie per eseguire l'appalto nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori: due tecnici per due giorni fanno quattro uomini-giorno. L'esonero non vale, anche sotto la soglia, quando l'attività comporta:
- rischio di incendio di livello elevato;
- lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
- presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;
- rischi particolari elencati nell'allegato XI del D.Lgs. 81/2008 (per esempio caduta dall'alto o seppellimento).
| Tipo di affidamento | DUVRI necessario? | Riferimento |
|---|---|---|
| Pulizie, manutenzioni, vigilanza continuative in azienda | Sì | art. 26, c. 3 |
| Consulenza, progettazione, formazione in aula (servizi intellettuali) | No, salvo rischi particolari | art. 26, c. 3-bis |
| Consegna di materiali o attrezzature (mera fornitura) | No, salvo rischi particolari | art. 26, c. 3-bis |
| Intervento breve, fino a 5 uomini-giorno | No, salvo rischi particolari | art. 26, c. 3-bis |
| Intervento breve in ambiente confinato o con amianto | Sì, sempre | art. 26, c. 3-bis |
| Lavori edili in cantiere con PSC (Titolo IV) | Il PSC accettato assolve l'obbligo | art. 96, c. 2 |
L'esonero riguarda solo il documento: il committente deve comunque verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e informarlo sui rischi dell'ambiente e sulle emergenze (art. 26, c. 1, D.Lgs. 81/2008).
Chi redige e chi firma il DUVRI?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, cioè dall'azienda che affida l'appalto e ospita i lavori (art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008).
Il datore di lavoro si avvale di solito del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un consulente esterno. A differenza del DVR, il DUVRI non rientra tra gli obblighi indelegabili dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e può essere oggetto di delega di funzioni (art. 16). Le imprese appaltatrici lo completano con le informazioni sui propri rischi e lo sottoscrivono; il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto di accedervi.
Nei settori a basso rischio infortunistico la legge consente, in alternativa al DUVRI, di nominare un incaricato con adeguata formazione ed esperienza che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento; il nominativo deve essere indicato nel contratto (art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008).

Cosa deve contenere il DUVRI?
Il DUVRI deve contenere le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza e la stima dei costi della sicurezza relativi all'appalto, che vanno indicati nel contratto e non sono soggetti a ribasso (art. 26, c. 3 e 5, D.Lgs. 81/2008).
La legge non impone un modello unico; un DUVRI efficace riporta:
- dati di committente, appaltatori, subappaltatori e referenti;
- descrizione dell'appalto, aree, orari e durata;
- i rischi presenti nei luoghi del committente e quelli introdotti dall'appaltatore;
- l'analisi delle interferenze, area per area e fase per fase;
- le misure di prevenzione: delimitazioni, segnaletica, sfasamento degli orari, permessi di lavoro;
- le procedure di emergenza del sito;
- i costi della sicurezza da interferenza;
- il verbale della riunione di coordinamento e le firme.
Il personale di appaltatori e subappaltatori deve esporre la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro (art. 26, c. 8); il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 consente di renderla disponibile anche in forma digitale.
Che differenza c'è tra DUVRI, DVR e PSC?
Il DVR valuta tutti i rischi dell'azienda per i propri lavoratori, il DUVRI valuta solo i rischi da interferenza tra committente e imprese esterne, il PSC è il piano di sicurezza dei cantieri edili redatto dal coordinatore per la progettazione.
| Documento | Chi lo redige | Cosa valuta | Norma |
|---|---|---|---|
| DVR | Datore di lavoro (obbligo indelegabile) | Tutti i rischi per i propri lavoratori | artt. 17, 28 e 29 |
| DUVRI | Datore di lavoro committente | Rischi da interferenza negli appalti | art. 26 |
| PSC | Coordinatore per la progettazione | Rischi del cantiere temporaneo o mobile | art. 100 e allegato XV |
| POS | Datore di lavoro dell'impresa esecutrice | Rischi della singola impresa in cantiere | art. 89 e allegato XV |
Nei cantieri soggetti al Titolo IV, l'accettazione del PSC e la redazione del POS assolvono gli obblighi dell'art. 26 per quel cantiere (art. 96, c. 2, D.Lgs. 81/2008). Approfondimento: sicurezza nei cantieri.
Cosa rischia il committente senza DUVRI?
Il datore di lavoro committente che non elabora il DUVRI o non promuove cooperazione e coordinamento rischia l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda (art. 55, c. 5, lett. d, D.Lgs. 81/2008), con importi rivalutati periodicamente.
Il committente risponde inoltre in solido con appaltatori e subappaltatori per i danni al lavoratore non indennizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), esclusi quelli dovuti ai rischi specifici dell'appaltatore (art. 26, c. 4, D.Lgs. 81/2008). Dopo un infortunio il DUVRI è tra i primi documenti richiesti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dalle ASL.
Cosa verifichiamo durante un sopralluogo. Nelle aziende i tecnici di Gruppo Alis riscontrano spesso gli stessi errori:
- DUVRI "modello" identici per ogni fornitore, senza analisi reale delle aree;
- documenti non aggiornati dopo il cambio di appaltatore, turni o layout;
- costi della sicurezza assenti dal contratto o indicati a zero;
- manutentori esterni che non conoscono vie di fuga e punto di raccolta;
- subappaltatori in azienda all'insaputa del committente.
Il controllo più utile è percorrere le aree con il referente dell'appaltatore prima dell'inizio dei lavori e verbalizzare la riunione di coordinamento. Un DUVRI coerente con la valutazione dei rischi aziendale e con il documento di valutazione dei rischi evita sovrapposizioni e lacune. Per i casi complessi vedi anche la cooperazione tra committenti per il DUVRI e la gestione delle interferenze nei locali tecnici condivisi.
Domande frequenti
Il DUVRI ha una scadenza?
Il DUVRI non ha una scadenza fissa: vale per la durata del contratto a cui è allegato e va aggiornato quando cambiano lavori, aree, imprese o modalità operative (art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008).
Il DUVRI serve per un intervento di un solo giorno?
Un intervento entro 5 uomini-giorno è esonerato dal DUVRI, salvo che comporti i rischi particolari dell'art. 26, c. 3-bis (incendio elevato, ambienti confinati, amianto, agenti cancerogeni o biologici, atmosfere esplosive, allegato XI).
Chi paga i costi della sicurezza indicati nel DUVRI?
I costi della sicurezza da interferenza sono a carico del committente, vanno indicati specificamente nel contratto a pena di nullità e non sono soggetti a ribasso (art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008).
Il DUVRI lo deve fare l'appaltatore?
No: il DUVRI è un obbligo del datore di lavoro committente. L'appaltatore fornisce le informazioni sui propri rischi, che restano valutati nel suo DVR.
Nei cantieri edili serve il DUVRI?
Nei cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il DUVRI è sostituito dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) accettato dalle imprese e dai rispettivi POS (art. 96, c. 2).
Gruppo Alis, società di consulenza su sicurezza e ambiente di Roma, dal 1996 affianca le imprese di Roma e del Lazio nella valutazione dei rischi di interferenza e nella redazione del DUVRI, con sopralluoghi e riunioni di coordinamento con gli appaltatori. Chiama lo 06 81174371 o scrivici dalla pagina Contatti.
Aggiornato a ottobre 2026 dai tecnici di Gruppo Alis.
Fonti: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 16, 17, 26, 55, 89, 96, 100 e allegati XI e XV (Testo unico coordinato, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed. gennaio 2026); Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159.

