D.Lgs 81/08 in condominio. Il campo di applicabilità del testo unico sicurezza nell’ambito dei condomini è stato sempre materia di discussioni tra gli addetti ai lavori (consulenti della sicurezza) e considerato una “zona grigia” tra i destinatari degli obblighi di garanzia del Decreto, ovvero gli amministratori di condominio. Facciamo chiarezza.
Quali sono i documenti che servono all’Amministratore di condominio?
La “zona grigia” sui cui si è discusso ha sempre riguardato la figura dell’Amministratore di condominio ovvero se questo, in qualità di datore di lavoro, è soggetto agli obblighi di un normale Datore di Lavoro di una normale “azienda tipo” con la redazione del DVR, la nomina del RSPP, la nomina del medico competente, la formazione, la fornitura dei DPI e tutti gli altri adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 oppure se, in virtù della particolare attività, questo (l’Amministratore di condominio) goda di deroghe speciali o semplificazioni.
Per sciogliere questo nodo dobbiamo entrare nello spirito del Decreto Sicurezza e nelle sue finalità, sviscerando bene il significato, o meglio la definizione, di lavoratore e soprattutto, il significato di Datore di Lavoro, ovvero quando l’Amministratore di condominio è considerato Datore di Lavoro e quando non lo è, oltre a comprendere quale ruolo ricopre nei casi in cui non fosse considerato Datore di lavoro.
La filosofia delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, oggi racchiuse nel testo unico di cui al D.Lgs 81/08, è quella di tutelare il lavoratore come chiaramente definito nell’art. 1 dello stesso Decreto:
“…garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”. Dalla ratio della Legge si evince che in assenza di lavoratori le norme di tutela non si applicano in quanto manca sostanzialmente il soggetto da tutelare.
Secondo questa semplice interpretazione in quei condomini dove non ci sono lavoratori, così come definiti all’art. 2 comma 1 lettera a): “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione…” non deve essere redatto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). In assenza del DVR l’amministratore di condominio non è sanzionabile in alcun modo in quanto non è destinatario dell’obbligo di garanzia proprio in virtù del fatto che non è considerato, in quel caso, Datore di Lavoro.
Chi è considerato Datore di Lavoro?
Per la risposta ci aiuta la definizione dell’art. 2 comma 1 lettera b): il Datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività…”. Quindi per essere considerato Datore di Lavoro c’è bisogno della presenza di almeno un lavoratore con un “rapporto di lavoro” collegato direttamente all’Amministratore, da non confondere con i contratti che lo stesso soggetto (l’Amministratore) può sottoscrivere con società, imprese o prestatori di servizi che operano all’interno del condominio. Per questi lavoratori il Datore di lavoro sarà il legale rappresentante della ditta alla quale l’Amministratore ha affidato l’incarico, come meglio specificato nel seguito.
Quando l’amministratore di condominio non è datore di lavoro
Quindi, in assenza di lavoratori, l’Amministratore di condominio in ambito D.Lgs 81/08 non è soggetto ad alcun obbligo? in realtà non è così! Nel caso di affidamento dei lavori o servizi a soggetti terzi, esterni alla struttura che amministra, trovano applicazione gli obblighi del committente nei seguenti due casi
- 26: lavori affidati nell’ambito di un contratto d’appalto senza cantiere come ad esempio l’affidamento di un contratto di pulizie o manutenzione della caldaia condominiale;
- 90: lavori affidati nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile come ad esempio lavori di rifacimento della facciata o lavori di bonifica dell’amianto.
Quando l’Amministratore di condominio è Datore di lavoro
Quando l’Amministratore di condominio è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (ad esempio nel caso del portiere del pulitore, ecc), allora diventa a tutti gli effetti Datore di Lavoro e destinatario degli obblighi di garanzia definiti dall’art. 3 comma 9 del D.Lgs 81/08. Il comma 9, nell’art. 3 (campo di applicazione) tratta nello specifico le tutele previste per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, quindi è stato pensato proprio al nostro caso ed è l’unico articolo che deve essere preso in considerazione dagli Amministratori di condominio in materia di sicurezza sul lavoro; nessun altro adempimento deve essere seguito per rispettare pienamente gli obblighi di sicurezza; vediamo nel dettaglio in cosa consiste: “… trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi (lavoratori) devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III“, che in estrema sintesi si traduce in:
- obblighi di informazione e formazione
- obblighi di fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- obblighi di fornitura di attrezzature a norma
Conclusioni
A conclusione delle considerazioni avanzate finora, l’obbligo formale di redazione del DVR ai sensi dell’art. 28 non esiste per l’Amministratore di condominio, ma vale il principio per il quale la valutazione dei rischi deve esser comunque effettuata perché funzionale ad ottemperare gli obblighi di cui all’art. 3 comma 9 ossia quelli di informazione, formazione, DPI e attrezzature fornite al lavoratore.
Al contrario, quando l’Amministratore di condominio non è Datore di Lavoro, la valutazione dei rischi e, a maggior ragione la redazione del DVR, non deve essere fatta. Va redatto il DUVRI (rischi interferenti), quando affida lavori o servizi a terzi, informando questi sui rischi esistenti nella struttura dove andranno ad espletare la loro attività.
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