Condominio: quando va redatto il DVR?
È da diverso tempo che si discute sulla necessità da parte degli Amministratori di condominio di valutare i rischi dello stabile e redigere il documento di valutazione dei rischi. Per chiarire i dubbi abbiamo intervistato il Responsabile tecnico della Alis S.r.l. dott. Matteo Mazzali sull’obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi per i condomini.
DVR nei condomini: l’intervista a Matteo Mazzali di GruppoAlis S.r.l.
D: “L’amministratore di Condominio è obbligato a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR)?
R: “La redazione del documento di valutazione dei rischi non rientra tra gli obblighi dell’amministratore di condominio”.
D: “Può chiarire meglio gli obblighi dell’amministratore per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08?”
R: “Innanzitutto c’è da chiarire se il condominio ha lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (Portieri, pulitori, giardinieri, ecc). Se così è si applicano gli adempimenti di cui all’art. 3 comma 9 del D. Lgs. 81/08. Altrimenti l’amministratore non deve redigere nessun tipo di documento per la sicurezza”:
DVR: è obbligatorio in un condominio?
D: “Quindi l’amministratore deve redigere il DVR?”
R: ”No, il DVR non va mai fatto, gli adempimenti di legge a carico dell’Amministratore nei confronti dei lavoratori (portiere, ecc) riguardano l’obbligo di informazione e formazione, di fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), ove necessari in relazione alle effettive mansioni assegnate e l’obbligo di fornire ai lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni di legge, solo nell’eventualità che il lavoratore necessiti di tali attrezzature in funzione delle attività a lui assegnate.
D: “Ma quindi non deve essere presente alcun documento in condominio?”
R: “Noi della ALIS facciamo generalmente una relazione per valutare quali DPI vanno forniti al lavoratore in base alla mansione svolta e alle attrezzature utilizzate. Vanno sempre conservati dall’Amministratore gli attestati di formazione del lavoratore del condominio.”
D: “E cosa può dirmi del DUVRI?”
R: “Il DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze – va redatto solo se ci sono lavoratori del condominio il cui orario di lavoro coincide con quelli di ditte esterne: pulizie, manutentori, ecc., i cui rischi di quest’ultimi potrebbero interferire con i rischi propri del lavoratore del condominio.
D: “Quindi le persone che vivono nel condominio sono escluse dal DUVRI?
R: “Esattamente”
D: “La formazione per i lavoratori del condominio ha una durata specifica?”
R: “Si per l’accordo Stato Regioni i condomini rientrano tra le attività a basso rischio quindi la durata della formazione è di 8 ore, l’aggiornamento verrà effettuato con cadenza quinquennale e avrà una durata di 6 ore”.
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