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Antitetanica obbligatoria: la questione è controversa

In materia di sicurezza e salute sul lavoro, una serie di norme rendevano obbligatorie le vaccinazioni per determinate categorie di lavoratori, in particolare l’antitetanica (L.292/1963 e ss.mm.ii.).

Con il 15 dicembre 2010,  data di entrata in vigore del Dlgs 213/2010, sono state abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 1.1.1970, con esclusione di quelle contenute in un allegato al decreto, nel quale, peraltro, non appaiono quelle relative all’assoggettamento all’obbligo di vaccinazione delle attività di due settori, l’edilizia e l’agricoltura, nei quali il  rischio di contrarre il tetano è, invece, sempre elevato.

Niente più antitetanica, quindi, per lavoratori agricoli, operai e manovali addetti all’edilizia,  cantonieri, asfaltisti, operatori ecologici, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, operatori degli ippodromi? La questione è controversa, tant’è che da più parti viene richiesto un intervento certo e una disposizione legislativa sicura nella materia, visto che, a favore di questa pratica preventiva, ritenuta necessaria fino a un anno fa, c’è chi fa rientrare l’antitetanica nell’ambito della sorveglianza sanitaria cui il datore di lavoro è tenuto per effetto del disposto del TU 81/08 e  prima ancora in virtù della prescrizione dell‘art. 2087 del codice civile (massima prevenzione tecnicamente possibile).

Altri, invece, negano al datore  di lavoro il potere di imporre il trattamento sanitario di prevenzione a carico del lavoratore che potrebbe opporre un rifiuto (art. 32 della Costituzione …”Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”…).

Comprensibile la situazione di incertezza dei datori di lavoro ai quali, peraltro,  credo di poter suggerire, in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero competente, di inserire la necessità della vaccinazione nel documento aziendale di valutazione dei rischi come atto ricompreso nel protocollo sanitario predisposto e articolato per specifici rischi dal Medico competente, con la conseguente possibilità di richiedere l’adempimento ai lavoratori interessati,  i quali non vi si possono opporre, pena la sospensione e l’assoggettamento alle procedure disciplinari.

Fonte: Quotidiano sicurezza

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