Chi nomina il medico competente? In breve: lo nomina il datore di lavoro, quando in azienda c’è almeno un lavoratore che per legge va sottoposto a sorveglianza sanitaria. Questa guida spiega quando la nomina è obbligatoria, chi può essere nominato, come si formalizza, quando si può delegare e cosa si rischia se manca. Fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sicurezza).
Chi nomina il medico competente
L’art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, devono nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto.
In pratica:
- nelle piccole e medie imprese la nomina la fa il datore di lavoro (titolare, legale rappresentante o chi ha la responsabilità dell’organizzazione e i poteri di spesa);
- nelle organizzazioni più grandi può farla un dirigente con i poteri necessari, oppure un delegato tramite delega di funzioni (vedi più avanti);
- il medico competente non viene eletto dai lavoratori. Quello è l’RLS, che è un’altra figura.
Quando la nomina è obbligatoria
Il medico competente va nominato quando almeno un lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Secondo l’art. 41, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in due casi:
- nei casi previsti dalla normativa, quando la valutazione dei rischi evidenzia un’esposizione significativa;
- quando lo richiede il lavoratore e il medico competente ritiene la richiesta correlata ai rischi lavorativi.
I rischi che più spesso rendono necessaria la sorveglianza sanitaria sono:
- videoterminali, per chi li usa in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali;
- movimentazione manuale dei carichi;
- rumore e vibrazioni oltre i valori di azione;
- agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, amianto;
- agenti biologici, ad esempio in sanità, laboratori e servizi ambientali;
- lavoro notturno, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici e gli altri rischi specifici previsti.
Per capire se la sorveglianza serve bisogna partire dalla valutazione dei rischi: è il DVR a dire quali mansioni sono esposte. Nel dubbio conviene una verifica tecnica, perché sbagliare in un senso o nell’altro costa: si rischiano sanzioni oppure si spende per visite che non servono.
Chi può fare il medico competente
Non basta un qualsiasi medico. L’art. 38 richiede almeno uno di questi titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro (o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica);
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro, tossicologia o igiene industriale;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con un percorso formativo specifico.
Il medico deve inoltre essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti del Ministero della Salute e partecipare all’educazione continua (ECM) in medicina del lavoro. Secondo l’art. 39 può essere un libero professionista, un dipendente o collaboratore di una struttura esterna, oppure un dipendente del datore di lavoro. Nelle aziende con più sedi si può nominare un medico coordinatore.
Come si fa la nomina
- Valutare i rischi e individuare le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
- Scegliere il medico e verificare titoli e iscrizione all’elenco ministeriale.
- Redigere la lettera di nomina, firmata dal datore di lavoro e dal medico per accettazione, con data certa. Deve indicare l’azienda, le sedi, le mansioni da sorvegliare e i compiti affidati.
- Coinvolgere il medico nella valutazione dei rischi e nel protocollo sanitario.
- Informare i lavoratori e l’RLS sul nominativo del medico e sull’organizzazione delle visite.
- Conservare la nomina insieme alla documentazione della sicurezza e aggiornarla se cambiano medico, sedi o rischi.
Si può delegare la nomina?
Sì. A differenza della valutazione dei rischi e della designazione dell’RSPP, che l’art. 17 riserva al datore di lavoro senza possibilità di delega, la nomina del medico competente è un obbligo dell’art. 18 e può essere delegata con le regole dell’art. 16. La delega deve:
- essere fatta per atto scritto con data certa e accettata per iscritto dal delegato;
- andare a una persona con professionalità ed esperienza adeguate;
- attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa necessari;
- avere adeguata e tempestiva pubblicità.
Anche con la delega, il datore di lavoro resta responsabile della vigilanza sul corretto operato del delegato.
Cosa fa il medico competente
I compiti principali, elencati soprattutto nell’art. 25, sono:
- collabora con il datore di lavoro e l’RSPP alla valutazione dei rischi e alle misure di tutela della salute;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria: visite preventive, periodiche, al cambio mansione, su richiesta e al rientro dopo assenze per malattia superiori a 60 giorni consecutivi;
- esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, o con la cadenza stabilita in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla riunione periodica (art. 35) e comunica per iscritto i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza;
- collabora alla formazione e al primo soccorso.
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Cosa si rischia senza nomina
La mancata nomina del medico competente, quando è obbligatoria, è sanzionata penalmente dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, con arresto o ammenda alternativi. Gli importi vengono rivalutati periodicamente. Le conseguenze però vanno oltre la sanzione. Lavoratori senza giudizio di idoneità adibiti a mansioni a rischio, nessuna sorveglianza sulle malattie professionali, un DVR incompleto: in caso di infortunio o malattia professionale tutto questo pesa sulla responsabilità del datore di lavoro e, nei casi previsti, dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Domande frequenti
Chi nomina il medico competente in azienda?
Il datore di lavoro, o il dirigente con i poteri necessari, come prevede l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008. La nomina può essere delegata con delega scritta ai sensi dell’art. 16.
Il medico competente è obbligatorio per tutte le aziende?
No. È obbligatorio solo quando almeno un lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi, per esempio per uso di videoterminali, movimentazione dei carichi, rumore o agenti chimici.
Il medico competente può essere il medico di base?
Solo se ha uno dei titoli dell’art. 38 (ad esempio la specializzazione in medicina del lavoro) ed è iscritto all’elenco nazionale dei medici competenti. Il semplice medico di medicina generale non basta.
Serve comunicare la nomina a qualche ente?
Non esiste un deposito generalizzato della nomina. Il nominativo va però indicato nella documentazione aziendale ed è richiesto in diversi adempimenti, ad esempio la comunicazione annuale dei dati sanitari aggregati che il medico invia all’INAIL secondo l’art. 40.
Ogni quanto vanno fatte le visite?
Di norma la visita periodica è annuale. Il medico competente può però stabilire una periodicità diversa in base alla valutazione dei rischi, salvo i casi in cui la normativa specifica la fissa.
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