Sono entrate in vigore il 12 settembre scorso le nuove regole di prevenzione incendi. Sono state approvate con decreto del Ministero dell’Interno 27 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12/08/2010 e si applicheranno per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali che hanno una superficie superiore a 400 mq.
L’obbligo di adeguamento alla regola tecnica non sussiste per le attività commerciali dove esiste una delle seguenti situazioni:
- sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Per queste si applicano le disposizioni previste dalla circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.”, e dalla lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante “Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967”.
La nuova regola tecnica si applica invece alle attività, esistenti al 12 settembre 2010, oggetto di interventi di ristrutturazione che comportino:
- la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio;
- la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume.
Nel caso in cui l’aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Fonte: Lavoripubblici.it