Il terzo punto trova applicazione nei casi in cui l’amianto è stato individuato e se dalla valutazione del rischio effettuata non sia emersa la necessità di interventi di bonifica. In questo caso vi è solo la necessità di attuare misure procedurali e organizzative idonee a mantenere l’amianto in buone condizioni a preservare i bassi livelli di rischio emersi. In questo caso sarà necessario comunicare, non solo agli occupanti, ma anche ai fornitori o prestatori d’opera, la presenza di amianto in determinati punti dello stabile. Trovano pertanto applicazione:
- Punto 4 dell’allegato al DM 6/6/94 (programma di controllo dei MCA in sede)
- (DdL) art. 26 comma 1 lettera b) (informativa sui rischi nei contratti d’appalto)
Il quarto punto si applica nei casi in cui l’assemblea dei condomini ha deliberato interventi volti alla bonifica dell’amianto. In questo caso trovano applicazione gli obblighi, a carico del committente dei lavori, indicati al titolo IV del D. Lgs 81/08, relativi ai cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 90. A seconda del tipo di intervento di bonifica da attuare, possono prefigurarsi 2 differenti scenari: il primo in cui l’intervento di bonifica comporta la presenza di una sola impresa o lavoratore autonomo, il secondo in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese coinvolte nella realizzazione di quella determinata opera. In tutti e due i casi l’amministratore di condominio verifica sempre l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo le specifiche indicate all’allegato XVII, chiedendo anche una dichiarazione dell’organico medio annuo[1] e, nelle fasi di progettazione dell’intervento di bonifica, si attiene sempre ai principi generali di tutela definiti dall’art. 15. Nei secondo caso invece (presenza di 2 imprese) l’amministratore designa il coordinatore per la progettazione[2] e per l’esecuzione dei lavori, prende in considerazione il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) e il fascicolo dell’opera, redige e trasmette all’organo competente la notifica preliminare di cui all’art. 99[3], trasmette il PSC alle imprese che presentano offerte e comunica all’impresa affidataria il nominativo dei coordinatori da lui designati. Pertanto i riferimenti di legge che trovano applicazione in questo quarto punto, sono tutti definiti nel titolo IV del D. Lgs. 81/08:
- Art. 90 (obblighi del committente);
- Art. 93 (responsabilità del committente)
- Art. 99 (notifica preliminare);
- Art. 101 (obblighi di trasmissione);
- Allegato XII (contenuti della notifica preliminare)
- Allegato XVII (idoneità tecnico professionale)