A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, quelle più significative con le risposte dell’autore.
8. Nel mio condominio è presente amianto nella centrale termica (guarnizioni), locale ascensori (freni ascensore), nelle coperture e nella cabina idrica (cassoni eternit), tutti ambienti frequentati dal portiere. Cosa devo fare?
In primo luogo è necessario far eseguire una corretta valutazione del rischio amianto da parte di personale specializzato. La valutazione del rischio terrà conto della tipologia di amianto, del suo stato di conservazione, delle operazioni svolte dal portiere e della probabilità che questo entri in contatto con i materiali in amianto. Il passo successivo sarà quello di aggiornare il DVR e il DUVRI riportando l’esito della valutazione del rischio ed esplicitando le misure di prevenzione e protezione adottate per tutelare la salute del lavoratore; fondamentale diventa la formazione al portiere: dovrà essere previsto uno specifico corso di aggiornamento sull’amianto. Nel DUVRI, rivolto alle ditte appaltatrici, dovrà essere chiara l’ubicazione dei materiali in amianto e le misure necessarie ad evitare qualsiasi danneggiamento dei materiali in amianto da parte dei lavoratori che operano, nel condominio, in regime di appalto. Infine, è necessario provvedere ad informare tutti gli occupanti sulla presenza di amianto nello stabile, ad esempio apponendo adeguata segnaletica in corrispondenza dei materiali in amianto individuati.