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Un workshop a Roma sulla valutazione dei rischi

La clausula di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è nulla per contrarietà alla norma imperativa. Se ne parlerà mercoledì 10 ottobre, a partire dalle ore 09.30, presso l’hotel Capannelle di Roma, si terrà un workshop formativo in merito alla sentenza della Cassazione Civile, sez. Lav., 02 aprile 2012, n.5241.

Si tratta del principio elaborato dalla Corte di Cassazione riguardo alla nullità dell’assunzione con contratto a termine da parte di imprese che abbiano omesso la valutazione dei rischi, (art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni del D. Lgs. 81/08),  con la conseguente sanzione della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il datore di lavoro che intenda sottrarsi alla conversione del contratto di lavoro, deve provare di aver effettuato la valutazione dei rischi in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine. I giudici precisano che, affinché il datore di lavoro intenda sottrarsi alla conversione del contratto di lavoro, deve provare di aver effettuato la valutazione dei rischi in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine. Nello specifico, la ratio di tale divieto è giustificata dalla maggiore esigenza di protezione che deve essere garantita ai lavoratori flessibili e a termine, che hanno una minore familiarità con l’ambiente e con gli strumenti di lavoro. Al lavoratore spetterà, inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla L. n. 183/2010, un’indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro compresa fra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In conclusione, la sentenza risulta particolarmente attuale perché si inserisce in un tema più che ricorrente (quello della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), visto tuttavia da un’angolazione diversa da quella abitualmente seguita, in quanto sanziona con la nullità del termine la mancata osservanza della normativa obbligatoria sulla sicurezza. Pertanto, i datori di lavoro dovranno ancora di più conformare la propria attività alla materia della sicurezza sul lavoro, anche per essere sicuri che, alla lunga, non siano costretti in giudizio alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato.

Parteciperanno al dibattito

  • Dott.ssa Vivietta Bellagamba (Segretario generale FIRAS-SPP)
  • Dott. Raffaele Buonomo
  • Avv. Mario Gebbia
  • Ing. Anthony Vitali (Presidente EBAFoS)

Fonte: Ebafos

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