In vigore dal 28 luglio il Decreto del Ministero del lavoro dell’11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle seguenti attrezzature (sono elencate nell’Allegato VII al TU 81/08):
- Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC);
- Sollevamento persone (Gruppo SP);
- Gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
- Generatori di vapore d’acqua;
- Tubazioni (gas, vapori, liquidi);
- Generatori di calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti;
- Centrali di riscaldamento ad acqua;
- Forni per industrie chimiche e simili.
Qui di seguito la sintesi essenziale della procedura da seguire:La Ditta interessata dà immediata comunicazione all’INAIL dell’utilizzo di una delle attrezzature speciali; l’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. La Ditta chiede all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche; la Ditta chiede all’ ASL competente l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.
La Ditta mette a disposizione del verificatore il personale occorrente e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni. La documentazione relativa alle verifiche viene conservata nel sito in cui viene utilizzata la speciale attrezzatura.
Nel caso di cessazione dell’esercizio e l’eventuale trasferimento di proprietà delle attrezzature speciali, la Ditta lo deve comunicare alla INAIL territoriale.
Con il decreto dell’11 aprile si sono anche definiti i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono effettuare le verifiche periodiche.