Amianto e sicurezza sul lavoro: il quadro europeo aggiornato
Negli anni recenti l’Unione Europea ha intensificato gli sforzi per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, sostanza nota per essere altamente cancerogena e responsabile di importanti malattie professionali. Tali sforzi si sono tradotti in un pacchetto di misure legislative e linee guida volte a rendere più rigorosa prevenzione, controllo e assistenza sanitaria nei luoghi di lavoro.
Le misure si basano principalmente sul recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668 e sulle successive indicazioni attuate nei Paesi membri, con scadenze e obblighi operativi entro il 21 dicembre 2025.
Recepimento italiano: Decreto Legislativo n. 213/2025
Per allineare la normativa nazionale alle regole europee, l’Italia ha adottato il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025, che modifica il Titolo IX, capo III del D.Lgs. 81/2008 dedicato alla tutela dei lavoratori esposti all’amianto.
Le principali novità introdotte dal decreto legislativo di recepimento riguardano:
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l’ampliamento del campo di applicazione delle norme in materia di amianto;
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nuovi obblighi di valutazione del rischio e di gestione programmata dell’esposizione;
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aggiornamenti alle procedure di notifica, formazione e sorveglianza sanitaria;
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revisione dei criteri tecnici per la misurazione delle fibre di amianto nell’aria.
Riduzione dei limiti di esposizione e misurazione
Una delle novità più rilevanti riguarda l’abbassamento del limite di esposizione professionale (OEL):
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la direttiva europea fissa un valore massimo di 0,01 fibre/cm³ (10 fibre/litro) come limite di esposizione lavorativa da rispettare nei contesti occupazionali entro il 21 dicembre 2025.
Questo nuovo limite è inferiore di un ordine di grandezza rispetto alla soglia tradizionale e rappresenta un vincolo più stringente per datori di lavoro e responsabili della sicurezza.
In prospettiva, è prevista ulteriore evoluzione tecnica con l’adozione di metodi più sensibili di misurazione (per esempio microscopia elettronica) per rilevare anche le fibre più sottili, con eventuali limiti ancora più bassi da definire entro il 2029.
Linee guida UE e strumenti di attuazione
Oltre alle norme vincolanti, la Commissione Europea ha pubblicato linee guida operative per supportare Stati membri, imprese, datori di lavoro e lavoratori nell’applicazione efficace delle nuove regole:
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i documenti includono esempi pratici di gestione dei rischi, procedure di controllo e raccomandazioni per formazione e monitoraggio dei cantieri contenenti amianto.
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il loro obiettivo è facilitare l’adesione alla direttiva, soprattutto in settori ad alto rischio come ristrutturazione, manutenzione e demolizione di edifici che possono contenere materiali con amianto.
Queste linee guida sono state elaborate con il contributo di sindacati, autorità nazionali, esperti di sicurezza e organizzazioni dei datori di lavoro per fornire strumenti concreti di prevenzione e controllo.
Compensazione e riconoscimento delle malattie professionali
Tra gli aspetti più significativi delle nuove disposizioni europee vi è l’aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali legate all’esposizione all’amianto:
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oltre alle già riconosciute condizioni come mesotelioma, asbestosi e tumore polmonare, la nuova raccomandazione della Commissione Europea comprende anche cancro della laringe, tumore ovarico, placche pleuriche con compromissione respiratoria e versamento pleurico non maligno come patologie da considerare per la tutela dei lavoratori esposti.
Questa estensione ha un impatto diretto sul diritto al riconoscimento e alla compensazione delle malattie professionalinei diversi sistemi nazionali di tutela.
Implicazioni operative per datori di lavoro e imprese
Le novità normative in materia di amianto comportano conseguenze operative importanti per le imprese:
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valutazione più precisa del rischio e pianificazione delle procedure di bonifica o gestione controllata;
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formazione specifica e aggiornamento professionale per tutte le figure che possono entrare in contatto con materiali contenenti amianto;
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necessità di sorveglianza sanitaria mirata, anche per esposizioni sporadiche o di debole intensità;
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maggior rigore nelle procedure di notifica, controllo e documentazione richieste dalle autorità di vigilanza.



