Con circolare n. 1/2014 il Ministero dell’Ambiente aveva fornito un’interpretazione sul mancato coordinamento tra le disposizioni riportate al comma 649, seconda parte e al comma 661 dell’art. 1 della legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014). Il Parlamento, infatti, con l’introduzione del comma 649 ha inteso lasciare ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l’individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, senza considerare quanto già presente nel disegno di legge e cioè la totale esclusione di detti rifiuti dalla TARI riportata al comma 661.
Sulla base di un “principio di ragionevolezza”, il Ministero dell’Ambiente, con la predetta circolare, aveva dato “la precedenza” al disposto riportato al comma 649, seconda parte rispetto al comma 661, così da lasciare alle amministrazioni locali, la possibilità di “conciliare … l’intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria … con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti” .
Ora, il recente art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16 (G.U. 6 marzo 2014, n. 54), sconfessando palesemente l’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale, sopprime l’ultimo periodo del comma 649 della Legge di Stabilità e, in conseguenza, ribadisce come, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si debba tenere conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Fonte: il Sole 24 Ore