Se sul luogo di lavoro è presente amianto il lavoratore può timbrare il cartellino ma rifiutarsi di lavorare. Lo ha deciso la Corte di Cassazione ritenendo che il rifuto di lavorare nelle zone a rischio per la propria salute, avesse il significato di “una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del c.c.”.
D’altra parte la Cassazione ha valutato come “irrilevante” il fatto che, dopo, la timbratura del cartellino i lavoratori non si fossero recati nei propri reparti operativi ma si fossero trattenuti nelle vicinanze e però senza uscire dall’azienda.
Né si è trattato di ingiustificato abbandono del posto di lavoro per “grave insubordinazione o comportamento di pregiudizio tale da consistere in una violazione dei doveri fondamentali”, condizioni queste che comunque, secondo la Corte , non comportano il licenziamento, sottolineando che “dalla contrattazione collettiva l’abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo è valutato sanzionabile al più con l’ammonizione, una multa o la sospensione”.
Nel caso, l’inadempimento è quello del datore di lavoro che non ha provveduto a sanare l’ambiente dall’amianto.
Sentenza Corte di Cassazione, 18955 del 16 settembre 2011.