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Manovra di agosto: le nuove norme sul lavoro

La nuova legge 138/2011, coordinata con la legge di conversione 148/2011, ha introdotto alcune  modifiche in materia di reato per sfruttamento del lavoro, reato che viene punito con maggiore severità se vi è anche violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Tant’è che in presenza di questo specifico aggravante,  la pena è aumentata di almeno 1/3 e sino alla metà prevede persino la reclusione fino a 12 anni. E’ inoltre accompagnata  da una multa di 3.000 euro per ogni lavoratore coinvolto.

La norma coordinata 148 all’articolo 603 del codice penale inserisce l’art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), nel quale, fra l’altro, si legge: “costituisce  indice  di  sfruttamento  la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene  nei luoghi  di  lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza  o  l’incolumità personale;
4) la sottoposizione  del  lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti“.

E ancora: costituisce “aggravante specifica” e comporta “l’aumento della pena da un terzo alla metà…  (omissis)…3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Nell’altro articolo inserito (Art. 603-ter, Pene accessorie), si legge, inoltre, che la condanna per i delitti di sfruttamento possono importare, in presenza di specifiche situazioni, “l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi  riguardanti  la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti” ed in altri casi possono  importare anche “l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè dell’Unione europea, relativi  al  settore  di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento”.

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