A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, per i giorni a seguire e fino al 19 gennaio, quelle più significative con le risposte dell’autore.
7. Un condomino ha chiamato la ASL per farsi “periziare” la copertura in eternit. Cosa mi devo aspettare?
Generalmente la ASL non effettua sopralluoghi per la verifica dello stato di conservazione dei materiali in amianto nelle realtà condominiali (non è obbligata), salvo situazioni in cui vi sia stata una bonifica; in questo caso la ASL può effettuare, a seconda dei casi, un sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi prima della riconsegna dei locali bonificati. Pertanto gli oneri di effettuare un censimento, mappatura e valutazione del rischio amianto nell’immobile ricadono su tutti i condomini mentre gli obblighi, con le relative sanzioni, ricadono esclusivamente sull’amministratore.