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Le soglie degli appalti pubblici

Dal 1° gennaio sono applicati i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria*. Lo si apprende dalla GU delle Comunità europee del dicembre scorso che ospita, fra l’altro, il Regolamento n. 1336/2013 della Commissione**.

È proprio il Regolamento che modifica, come segue, le soglie di applicazione in materia di aggiudicazione degli appalti.

1) 134.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (Ministeri, Enti pubblici nazionali);

2) 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi con queste caratteristiche: a) sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali; b) hanno per oggetto determinati prodotti del settore della difesa e sono aggiudicati dalle autorità governative centrali; c) hanno per oggetto servizi di ricerca e sviluppo, di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d’acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi;

3) 5.186.000 euro sia per: a) gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni che b) gli appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, che hanno per oggetto: lavori di genio civile; lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;

4) 207.000 euro per gli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, se connessi a un appalto di lavori di cui al punto 3).

Per gli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, queste, invece, le nuove soglie:

  • 414.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi;
  • 5.186.000 euro per gli appalti di lavori e per le concessioni.

* Una procedura di appalto pubblico è considerata di interesse comunitario se il suo importo è superiore a determinate soglie predefinite, che sono il meccanismo con cui si individua la cosiddetta “rilevanza comunitaria” e che vengono periodicamente modificate attraverso le direttive europee sugli appalti pubblici.

** Il Regolamento modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18/CE (appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), la 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali, cosiddetti “settori esclusi”), la 2009/81/CE (appalti di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza).

Fonte: Quotidiano Sicurezza

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