Secondo quanto prescritto dall’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (decorrenza 1 luglio 2013, scadenza 31 dicembre 2016), in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. Successivamente il lavoratore dovrà far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il successivo art. 27 del CCNL titola Tutela delle condizioni di lavoro. Per il primo comma, ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici.
Per questo, fra l’altro e rispetto allo specifico rischio elettrico, spetta al datore di lavoro di garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. Ma in generale, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche:
- all’uso delle attrezzature;
- all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
Fonte: quotidiano sicurezza