Le analisi dei parametri fisici non avvengono attraverso le classiche procedure ma sono elaborazione di dati raccolti tramite misure strumentali.
Nelle schede di approfondimento di seguito elencate sono illustrate le procedure che Alis adotta per raccogliere ed elaborare i dati per i paramentri fisici considerati inquinanti sia negli ambienti di lavoro che negli ambienti di vita.
MICROCLIMA
Si effettuano indagini ambientali volte alla verifica dei principali parametri microclimatici degli ambienti con lo scopo di individuare eventuali criticità o situazioni di discomfort lavorativo in riferimento ai valori indicati dalla norma 7730:2006.
Parametri misurati
• Tg = temperatura del globotermometro, in °C;
• Ta = temperatura dell’aria, in °C;
• Va = velocità relativa dell’aria, in m/sec;
• RH = umidità relativa dell’aria, %.
Indici elaborati
• PMV voto medio previsto calcolato per uomini e donne nelle condizioni operative più probabili per la tipologia di attività svolta;
• PPD percentuale degli insoddisfatti calcolata per uomini e donne nelle condizioni operative più probabili per la tipologia di attività svolta (%);
• To Temperatura Operativa (°C).
ILLUMINAMENTO
Indagini ambientali volte alla verifica delle condizioni illuminotecniche degli ambienti con verifica dei requisiti dell’ambiente luminoso e delle postazioni di lavoro.
Illuminamento degli ambienti
L’illuminamento medio mantenuto (Em), espresso in lux, ottenuto dalla media dei valori rilevati in vari punti di misura e distribuiti uniformemente secondo una griglia regolare di punti sull’intera area del locale, in conformità a quanto specificato nell’appendice C della UNI 10380, viene confrontato con i valori di riferimento secondo il punto 4.3.1 della UNI EN 12464-1 per tipologia di locale o di attività svolta.
Illuminamento delle postazioni di lavoro
Per le singole postazioni di lavoro vengono eseguite misurazioni dell’illuminamento e della luminanza sia della zona del compito visivo che delle zone immediatamente circostanti per la determinazione dei seguenti parametri e per il loro confronto con i valori di riferimento di cui alla Norma UNI EN 12464:
• Uniformità dell’illuminamento: rapporto tra valori misurati nella zona del compito e quelli misurati nelle zone immediatamente circostanti.
• Luminanza: rapporto tra l’intensità luminosa prodotta in una determinata direzione e l’area della proiezione di questo elemento di superficie perpendicolarmente alla direzione prescelta. E’ una grandezza normalmente espressa in candele/m2 (=nit) che risulta essere correlata alla sensazione di brillantezza soggettiva percepita.
• Abbagliamento: verifica dell’abbagliamento diretto da sorgenti primarie di luce ambientale o orientata sul posto di lavoro e i fenomeni di abbagliamento riflesso sullo schermo del videoterminale, da sorgenti poste alle spalle dell’operatore.
RUMORE
Ambiente di lavoro
• Elaborazione dei dati acquisiti dalle misurazioni e calcolo dei livelli di esposizione personale al rumore (Lex,8h) con i tempi di permanenza dichiarati dalla Direzione Aziendale. Nel calcolo dell’esposizione al rumore si tiene conto dell’attenuazione dei DPI utilizzati in Azienda fornendo valori di esposizione al rumore con e senza utilizzo dei DPI;
• valutazione dell’efficacia dei DPI utilizzati mediante algoritmi di calcolo suggeriti da linee guida e normative tecniche nazionali;
• Classificazione della mansione nelle fasce di rischio individuate dalla normativa;
• Relazione tecnica redatta ai sensi del Titolo VIII, Capo II D. Lgs. 81/08, con la verifica, per ciascuna mansione, del superamento dei livelli di azione o del valore limite al fine di indirizzare l’Azienda e il medico competente verso i nuovi obblighi aziendali (formazione, informazione, obbligo di utilizzo dei DPI, verifica dell’efficacia dei DPI, necessità di segnaletica e perimetrazione delle aree, sorveglianza sanitaria, ecc).
Per ogni macchina o postazione di misura verranno stilate delle “schede caratteristiche acustiche della postazione di lavoro e dei DPI utilizzati” riportanti:
• Numero identificativo della misura;
• dati impresa alla quale si riferisce la macchina e/o attrezzatura per cui è stata prodotta la scheda;
• postazione di lavoro, macchina e/o attrezzatura;
• condizioni di misura;
• Leq(A): valore medio (media logaritmica) dei livelli sonori equivalenti ponderati “A” delle 3 misure del livello sonoro equivalente ponderato “A” così come definito dalla norma UNI 9432:2008 sommato al valore di deviazione standard calcolato sulle tre misure di livello sonoro equivalente ponderato “A”;
• Leq(C): valore del livello equivalente ponderato “C”;
• Lpk(C): Pressione acustica di picco, valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”, come definito dall’art. 188 D.Lgs 81/08. Valore massimo delle tre misure eseguite;
• classe di appartenenza delle frequenze che caratterizzano il rumore, riportando la dicitura “L” per le medio-basse frequenze e la dicitura “HM” per le frequenze medio-alte;
• necessità di perimetrazione dell’area;
• marca e modello dei DPI utilizzati dagli operatori con l’indicazione dei valori di attenuazione in dB (SNR, H,M,L, e alle varie frequenze) riportati sul manuale d’uso degli otoprotettori utilizzati;
• tempo di misura dell’evento sonoro espresso in secondi per ciascuna delle tre misure effettuate;
• tipo di rumore: I = impulsivo, S = costante F = fluttuante C = ciclico secondo le definizioni della norma UNI 9432 del 2008;
• intervallo di protezione DPI consigliato (SNR);
• grafico dei valori dei livelli di pressione sonora alle varie frequenze in Decibel, con e senza attenuazione dei DPI;
• tempo massimo (espresso in minuti) di utilizzo dei macchinari e attrezzature o di permanenza nell’ambiente di lavoro, affinché vengano osservati rispettivamente le fasce di esposizione al rumore (Lex<80dB; 80dB<85dB; <85dBLex<85dB; Lex>87dB);
• giudizio sulla necessità di utilizzo dei DPI;
• valore del livello di pressione sonora in dB(A) effettivamente percepito all’orecchio dell’operatore con l’utilizzo dei DPIu;
• valutazione dell’efficienza dei DPI;
• livelli di esposizione giornaliera al rumore (Lex).
Rumore Ambientale
• Analisi delle condizioni di emissione ed immissione acustica generate dalle sorgenti sonore e proiettate in facciata ai ricettori al fine di valutare l’impatto acustico degli impianti sui limitrofi ricettori.
• confronto dei livelli acustici con i valori limite di zona e calcolo del criterio differenziale negli ambienti abitativi;
• relazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente abilitato iscritto agli Albi della Regione Lazio, ai sensi della legge 447/95, suoi Decreti attuativi e Leggi Regionali.
• Elaborazione dei dati acquisiti e calcolo dei livelli di esposizione personale a vibrazioni, in relazione ai tempi di permanenza dichiarati dalla Direzione Aziendale; confronto con i valori limite di riferimento;
• Classificazione della mansione nelle fasce di rischio individuate dalla normativa;
• Relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 202 del Decreto Legislativo 81/08 con la verifica, per ciascuna mansione, del superamento dei livelli di azione o del valore limite al fine di indirizzare l’Azienda e il medico competente verso i nuovi obblighi aziendali (formazione, informazione, obbligo di utilizzo dei DPI, sorveglianza sanitaria, ecc).
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Elettrosmog è un termine comune per descrivere qualsiasi fenomeno associato all’inquinamento artificiale da campi elettrici o magnetici. Ogni dispositivo elettrico o elettronico può causare dei rischi da onde elettromagnetiche. Tutti i motori, apparecchiature elettroniche, trasmettitori AM o FM, forni, macchine da produzione, stazioni di trasmissione TV o cellulari, possono generare campi elettrici e magnetici potenzialmente pericolosi.
I temi della tutela ambientale e della prevenzione sanitaria, riguardo a possibili effetti biologici dannosi prodotti dall’esposizione a campi elettromagnetici, sono temi che attirano una certa attenzione da parte dei ricercatori ormai da un paio di decenni.
Ognuno di noi, in qualsiasi luogo si trovi, può essere esposto a campi EM intensi, che possono rivelarsi pericolosi per la salute. Molti studi confermano la pericolosità dell’esposizione a tali campi e molte pubblicazioni sono state scritte a conferma di questo argomento.
Numerosi studi di carattere epidemiologico indicano una relazione tra i campi elettromagnetici ed il manifestarsi di alcune gravi patologie, che non è ancora definibile e quantificabile con sufficiente precisione.
Sia i comitati internazionali (IEC, CENELEC) che diverse organizzazioni pubbliche e private sono all’opera per definire degli standard per limitare l’esposizione massima sul corpo umano.
In questi ultimi anni, poi, la veloce diffusione della telefonia cellulare e il proliferare, all’interno dei centri urbani, di antenne e di stazioni radio hanno rafforzato l’interesse nei confronti dell’argomento anche da parte dell’opinione pubblica e delle associazioni di difesa dei diritti dei cittadini.
I riferimenti elettivi per la valutazione e misura sono attualmente le due guide del CEI:
• Norma CEI 211-6. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana.
• Norma CEI 211-7. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana.
I sistemi di misura (dosimetri), composti da un contenitore e da un rivelatore (elemento sensibile), dopo un anno di campionamento vengono restituiti per l’analisi al laboratorio.
Il rilevatore chiuso nel suo contenitore ha un tempo di conservazione praticamente illimitato a temperatura ambiente. Inoltre, dopo l’esposizione non c’e’ pericolo di perdere la registrazione.
Gli adempimenti necessari per la valutazione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro sono riportati nell’art. 10 bis, 1°, lett a) e b) e 10 Ter, Capo III bis del D.Lgs. 241/2000 dove vengono riportati i valori di riferimento ai quali rifarsi per predisporre le eventuali misure di sicurezza. In particolare, posto il livello di azione a 500 Bq/m3 si ha:
A. se la misura e’ inferiore all’ 80% del livello di azione (i.e. 400 Bq/m3) l’obbligo e’ risolto e bisognerà ripetere la misura solo se variano le condizioni di lavoro.
B. Se la misura e’ tra l’80% ed il 100% del livello di azione (i.e. 400 – 500 Bq/m3) l’obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.
C. Se la misura supera il livello di azione (i.e.>500 Bq/m3) si dovrà:
a) spedire agli Organi di controllo la relazione di misura
b) incaricare un Esperto Qualificato per la valutazione della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori
c) Verificare la dose efficace;
D. Se la dose efficace e’ inferiore a 3mSv/anno l’obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.
E. Se la dose efficace e’ superiore o uguale a 3mSv/anno:
1) l’Esperto qualificato fa la valutazione del rischio
2) l’esercente predispone le azioni di rimedio e al termine ripete la misura. Se anche la nuova misura fornisce valori superiori a 3 mSv/anno l’esercente dovrà:
a) incaricare un esperto qualificato per la sorveglianza fisica
b) incaricare un medico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
c) predisporre ulteriori azioni di rimedio e ripete la misura Se la dose efficace e’ inferiore a 3mSv/anno l’obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.