Il datore di lavoro va sempre considerato responsabile quando l’infortunio risulta legato a carenza organizzativa dell’impresa, in quanto investito del dovere di garantire la salute dei lavoratori, come sancito dal Codice Civile. Lo ha stabilito la sentenza n. 14507 del 1 luglio 2011 della Corte di Cassazione. Inoltre, non può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro anche quando l’infortunio sia conseguenza di un comportamento imprudente del dipendente.
La sentenza evidenzia che: D’altra parte si è già avuto modo di affermare (Cass., sez. lav., 08-04-2002, n. 5024) che “l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell’art. 2087 cc, la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito da un dipendente per l’esercizio dell’attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest’ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo.”
fonte: Olympus.uniurb.it