Il datore di lavoro è da ritenere responsabile dell’infortunio in tutti i casi in cui ometta di adottare le idonee misure protettive, o di vigilare affinché vengano osservate. l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha di per sè alcun effetto esimente.
Lo ha ribadito da una recente pronuncia la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha così cassato la sentenza con la quale la Corte di merito aveva escluso la responsabilità di un’impresa per un infortunio capitato ad un lavoratore. Questi, attraversando una piattaforma in legno all’interno del vano ascensore, era caduto da una altezza di circa 90 cm. a causa dell’improvviso cedimento di una tavola.
Secondo la Corte, il vano ascensore non era adeguatamente protetto e non ne era stato impedito l’accesso. Il fatto che il lavoratore avesse compiuto un’azione che non doveva o che non avesse utilizzato altri passaggi più sicuri non è motivazione idonea e sufficiente per escludere la responsabilità dell’impresa committente e custode del cantiere.
Le severe leggi antinfortunistiche, precisa la pronuncia, hanno lo scopo di salvaguardare l‘incolumità dei lavoratori anche e soprattutto nei casi in cui il pericolo sia provocato dalla loro stessa distrazione, negligenza o imprudenza. Se infatti è vero che il lavoratore accorto, diligente, esperto e responsabile è in grado di evitare incidenti anche a prescindere dalle protezioni di legge, è parimenti innegabile, conclude la decisione, che, la condizione normale dei prestatori d’opera, soprattutto se manuale, generica e faticosa, è una condizione in cui dominano l’inesperienza, la fretta, l’ignoranza, la stanchezza e l’incosapevolezza del pericolo, tutti fattori idonei a sollecitare comportamenti imprudenti.
[Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 10 settembre 2010, n. 19280 – Presidente Trifone – Relatore Lanzillo]