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Dpi: il tempo per indossarli deve essere retribuito

Con la sentenza n. 2135 del 31 gennaio 2011 la Cassazione Civile ha stabilito che il tempo che occorre per indossare i dispositivi di protezione individuale, come la divisa, il casco e le scarpe antinfortunistiche (c.d. “tempo-tuta”), deve essere autonomamente retribuito.
Nel caso di specie, tre operai con mansioni rispettivamente di gruista, elettricista e meccanico, facevano valere di essere obbligati a indossare, quali mezzi di protezione individuale forniti dall’azienda, tuta da lavoro, casco e scarpe antinfortunistiche e chiedevano la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione dovuta per il periodo necessario a indossare e togliere i suddetti mezzi di protezione, periodo quantificato in 10 minuti al giorno per ciascun lavoratore.

La Suprema Corte ha così modo di ribadire che “la giurisprudenza della Corte di Cassazione, già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2003, occupandosi del cd. “tempo-tuta”, ovvero del tempo necessario ad indossare gli abiti di lavoro, ne aveva stabilito la computabilità nell’orario di lavoro (cfr. Cass. 3763/98; Cass. 4824/92), sul presupposto che la presunzione di onerosità, tipica del lavoro subordinato, si riferiva al tempo impiegato non solo per lo svolgimento in senso stretto delle mansioni affidate, ma anche per l’espletamento di attività prodromiche ed accessorie a quello svolgimento.

In altri termini, poiché il diritto alla retribuzione sorge per il solo fatto della messa a disposizione delle energie lavorative, la semplice presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del poter di disporre della prestazione lavorativa. In tal modo, anche il tempo che il lavoratore impiega, all’interno dell’azienda, per indossare e togliere i dispositivi di protezione individuale, rientra nella nozione di orario di lavoro:
infatti, quel tempo è impiegato affinché il datore di lavoro possa in concreto adempiere esattamente all’obbligazione di osservare la normativa antinfortunistica (nella specie quella che prescrive l’obbligo di fornire ai dipendenti dispositivi di protezione individuale e di esigere che questi siano effettivamente utilizzati durante la prestazione lavorativa).

Tale orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza, secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, ancorché relativo a fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell’ambito della disciplina d’impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. n. 19358/2010).

Il ricorso proposto dall’azienda è quindi infondato, non rilevando, in questa prospettiva – come osservato dal Giudice a quo – che, specie nel periodo estivo, l’azienda potesse tollerare che alcuni operai non indossassero la tuta, non valendo la circostanza ad escludere l’obbligo d’indossarla e di esigere che ciò avvenga: il tempo impiegato, all’interno dell’azienda, per le attività di vestizione e svestizione di tutti i dispositivi di sicurezza, si configura infatti, anche in questo caso, come tempo a disposizione del datore di lavoro.

Va soggiunto […] che l’obbligatorietà di indossare la tuta ha trovato espressa conferma nella “scheda” informativa che viene fornita ai lavoratori insieme con la tuta, ove espressamente si specifica che le tute che vengono fornite dalla azienda sono dispositivi di Protezione individuale, che, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, comma 3 [ora D.Lgs. 81/08, n.d.r.], il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai propri dipendenti, i quali, a loro volta, ai sensi del successivo art. 44, hanno l’obbligo di indossarla. Per quanto precede il ricorso va rigettato.”

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