A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, per i giorni a seguire e fino al 19 gennaio, quelle più significative con le risposte dell’autore.
5. Eventuali mie inadempienze da chi possono essere sanzionate e di che natura sono, civile o penale?
L’organo di vigilanza preposto al controllo in materia di amianto e ad emettere eventuali sanzioni è la ASL di competenza territoriale. Tutte le sanzioni a carico dell’amministratore di condominio per mancato censimento, mappatura, valutazione del rischio amianto e attuazione del piano di controllo sono di tipo amministrativo, verbalizzate cioè per inadempienze ai sensi della L. 257/92 e dei suoi decreti attuativi e di indirizzo, di cui ai DM 6/9/94 e DPR 8/8/94. Per la mancata valutazione del rischio amianto per il personale dipendente (in cui l’amministratore è datore di lavoro) e inadempienze in merito agli obblighi del committente durante il cantiere di bonifica, vengono emesse sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 e sono punite con l’arresto o con l’ammenda.