Confinamento dell’amianto
L’apposizione di una barriera di confinamento tra il materiale in amianto e l’ambiente circostante può tradursi, a volte, in interventi di una palese semplicità. Pensiamo al caso di una cabina idrica, con cassoni in amianto ormai in disuso, non frequentata da nessuno in cui l’intervento di confinamento consiste nella semplice chiusura a chiave della cabina, interdicendo di fatto l’accesso a chiunque ed eliminando pertanto la probabilità che gli occupanti possano inalare fibre di amianto.
In altre situazioni l’intervento di confinamento può essere più complesso, come nel caso delle lastre di copertura, dove è possibile installare una sovracopertura (con non pochi problemi di sovraccarico della struttura). La finalità di tutti gli interventi di confinamento è quella di preservare il MCA dall’azione degli agenti che ne possono provocare un danneggiamento, oppure eliminare qualsiasi possibilità di contatto (e quindi di inalazione di fibre) da parte degli occupanti dello stabile.
Essendo pertanto l’intervento “conservativo” per eccellenza, non sono necessarie particolari procedure autorizzative o particolari attenzioni per chi esegue l’intervento, eccezion fatta per tutti quei casi in cui l’apposizione della barriere prevede un contatto con i MCA (ad esempio il fissaggio della barriera direttamente sui materiali in amianto) o la produzione di rifiuti in amianto. In questi casi il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori dovrà predisporre, per i suoi lavoratori, tutte le misure preventive e protettive che il caso richiede, in ottemperanza a quanto previsto nel Titolo IV e nel Titolo IX del D. Lgs. 81/08.