A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, a partire da oggi e per i giorni a seguire, quelle più significative con le risposte dell’autore.
Ho sentito da tecnici del settore che “L’amianto presente nel mio stabile è vietato ed è obbligatorio rimuoverlo”, è vero?
E’ falso! L’amianto ad oggi presente non è vietato. La legge 257/92 ci dice che per quanto riguarda l’amianto ne è vietata la vendita, la produzione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione, ma non l’utilizzo inteso come normale esercizio dei materiali in opera. Al contrario il legislatore ci fornisce una serie di indicazioni tecniche utili a gestire i materiali in amianto nel posto in cui si trovano, per mantenerli in buono stato di conservazione. Per quanto riguarda l’obbligatorietà della rimozione dell’amianto è anche questo un falso! Ad oggi l’unico obbligo di rimuovere l’amianto vige in caso di demolizione di edifici che lo contengono. Nei casi di normale gestione, la necessità, non l’obbligo, di rimuovere l’amianto arriva solo a valle di un processo di valutazione da cui si evince un rischio concreto per gli occupanti e da cui è emerso che la rimozione sia l’intervento più vantaggioso dal punto di vista del rapporto costi/benefici. Difatti la norma tecnica, il DM 6/9/94, ci dice che per bonificare l’amianto è possibile anche procedere ad interventi conservativi quali l’incapsulamento o il confinamento.