A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, per i giorni a seguire e fino al 19 gennaio, quelle più significative con le risposte dell’autore.
6. Chi è qualificato per fare una valutazione del rischio amianto e dire se l’amianto nel mio stabile deve essere bonificato o può ancora rimanere dov’è?
Il DM 14/5/96 (allegato 5) parla di “personale con documentata esperienza nel settore specifico che deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata esperienza nel settore specifico”. Generalmente rispondono a questi requisiti i laboratori di analisi sull’amianto con autorizzazione ministeriale e con il loro personale specializzato. Non è da considerarsi personale specializzato quello operante sotto la direzione di ditte specializzate per la bonifica di amianto. Difatti il personale di queste società è qualificato nella rimozione o nella bonifica in generale dell’amianto ma non è titolato ad esprimere un giudizio oggettivo sullo stato di conservazione o sulla necessità di intervenire con la bonifica. Allo stesso modo non sono autorizzati a questa tipologia di valutazioni i consulenti della sicurezza sul lavoro e/o esperti ambientali, a meno che la loro esperienza nel settore specifico dell’amianto non sia comprovata e documentabile.