Se, a seguito della valutazione del rischio, i materiali in amianto individuati versano in buono stato di conservazione e presentano bassi livelli di rischio, è possibile mantenerli “in situ”, a condizione che vengano attuate tutte le necessarie misure di gestione e controllo.
Per gestire correttamente i MCA all’interno dello stabile è necessario attuare il programma di controllo e manutenzione come definito al punto 4 del DM 6/9/94. Si tratta di una serie di misure di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento dei materiali contenenti amianto, per ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti alle fibre d’amianto aerodisperse. Il programma di controllo e manutenzione si traduce nei seguenti obblighi a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali d’amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi o qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili, provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica, trasmettendone copia alla USL competente.
Il piano di controllo e manutenzione può prevedere anche l’affidamento di un incarico a un laboratorio specializzato per la verifica dei livelli delle fibre aerodisperse mediante monitoraggi ambientali periodici, o a un professionista in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile amianto e che si faccia carico di tutte le adempienze di cui al punto 4 del DM 6/9/94.
Pertanto individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è sempre necessario ma la sua individuazione non comporta necessariamente l’immediato smantellamento. Lo spirito del legislatore infatti ha sempre avuto nei confronti dell’amianto, un approccio di tipo “conservativo”: lasciare l’amianto dove si trova fino a quando non vi sono più le condizioni per mantenerlo in situ. Il presupposto è che se l’amianto si trova in buone condizioni e non è “soggetto a fattori di deterioramento”, la sua capacità di disperdere fibre nell’ambiente è ridotta al minimo. In questi casi gli interventi di bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento) non sono necessari. Al contrario, rappresenterebbero una “sollecitazione” tale da aumentare i bassi livelli di rischio individuati in sede di valutazione: il trasporto di materiali pericolosi e lo smaltimento in discarica costituiscono comunque fattori di rischio, al livello ambientale, non trascurabili.