Il secondo filone legislativo relativo a tutela dei lavoratori, inizia anche questo con una legge che ha fatto storia, o meglio un Decreto Legislativo, il n. 277/91. Il Decreto introduce, ancora prima del D. Lgs. 626/94, il concetto di valutazione del rischio, concetto innovativo e mai introdotto prima di allora nella legislazione Italiana. Il Decreto si occupava per la prima volta, dopo circa 70 anni di studi e approfondimenti scientifici sulla pericolosità dell’amianto, di tutelare i lavoratori durante la produzione ed i processi di bonifica. Oggi il contenuto del D.Lgs. 277/91, dopo una serie di vicissitudini normative, è stato completamente “assorbito” nel D.Lgs. 81/2008 chiamato “testo unico sulla sicurezza sul lavoro” dove, il tema dell’amianto a tutela dei lavoratori, è trattato al Titolo IX “sostanze pericolose” Capo III. E’ importante sottolineare in questa sede che tutto il D. Lgs. 81/08 si occupa della tutela della salute dei lavoratori dipendenti attribuendo, nella maggior parte dei casi, le responsabilità delle eventuali inadempienze al Datore di Lavoro. Pertanto l’applicabilità di quanto riportato al Titolo IX del Testo Unico in merito all’amianto trova riscontro pratico solo nel caso in cui vi siano lavoratori dipendenti (portierato nel nostro caso), tali da far ricoprire all’amministratore il ruolo di Datore di Lavoro e, conseguentemente, gli obblighi che gli competono. Altro aspetto d’interesse nel D. Lgs. 81/2008, che esula completamente dal concetto di valutazione dei rischi sopra menzionato, riguarda gli obblighi del committente in caso di affidamento di lavori di bonifica. In questo caso trovano applicazione, per gli amministratori, gli obblighi enunciati nell’art. 90 Titolo IV. Gli aspetti degli obblighi e delle responsabilità dell’amministratore saranno comunque trattati in seguito.
Il terzo filone normativo riguarda la tutela ambientale, dove il riferimento di legge è il D. Lgs. 152/06, anche chiamato “Testo Unico Ambientale”; qui vengono regolamentati temi quali il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in amianto, oltre a quelli relativi ai valori di concentrazione limite dell’amianto nei terreni, nelle acque e in atmosfera.
Infine il filone dei disciplinari tecnici; questo è decisamente molto ricco di provvedimenti, ed ha regolamentato tutti quegli argomenti toccati in modo generale dalla legge quadro; solo per citarne qualcuno:
- D.M. 06.09.94: Amianto negli edifici: gestione e manutenzione
- D.M. 20.08.99: DPI, prodotti incapsulanti, amianto nelle navi
- D.M. 26.10.95: Amianto nei rotabili ministero della sanità
- D.M. 14.05.96: Manutenzione tubazioni e cassoni in cemento-amianto (allegato 3)
- D.M. 14.05.96: Norme per i laboratori che effettuano analisi sull’amianto (allegato 5)
- D.M. 12.02.97: Materiali sostituitivi dell’amianto (allegato 2)