Il quadro legislativo sull’amianto è decisamente complesso. Nel corso dei vari anni, a partire dagli anni ’90, sono stati emanati sull’argomento, al livello nazionale, più di 30 provvedimenti comprendenti Leggi, Decreti Legge e Legislativi, Decreti e Circolari Ministeriali, Decreti Presidenziali e Regolamenti, senza contare le Leggi Regionali, i Regolamenti della comunità europea e le norme tecniche (UNI EN ISO).
Possiamo semplificare questa proliferazione normativa distinguendo 4 filoni principali: quello sulle restrizioni e i divieti di impiego, quello relativo alla tutela dei lavoratori, quello a tutela dell’ambiente e, in ultimo, quello dei disciplinari tecnici.
Per motivi di spazio divideremo i filoni in articoli diversi.
Del primo filone, restrizioni e divieti di impiego, fa parte la legge quadro sull’amianto, ossia la Legge 257/92 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. Con questa legge viene posto in Italia l’obiettivo generale del superamento dell’uso dell’amianto, in particolare per quanto riguarda la riconversione produttiva, i benefici previdenziali dei lavoratori esposti e una serie di indicazioni circa la dismissione nel tempo dell’amianto; la legge cita principi generali e non scende mai nel tecnico. Per le soluzioni tecniche si rimanda all’emanazione di decreti attuativi (4° filone dei disciplinari tecnici) che usciranno nel corso dei vari anni sottoforma di Decreti Ministeriali attuativi della legge 257/92, come ad esempio il DM 6/9/94, d’interesse per la gestione dell’amianto negli immobili. La Legge n. 257 ha vietato, a far data dall’aprile del 1994, ”l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto”; dalla formulazione della norma si evince pertanto che il divieto non è esteso anche all’utilizzazione attuale dei prodotti di amianto o contenenti amianto.