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Abilitazione uso attrezzature: chiarimenti ministero del Lavoro

E’ entrato in vigore lo scorso 12 marzo 2013, a dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Leggi: addetti attrezzature particolari, dal 12 marzo la nuova disciplina

In merito a tali dispozioni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato ieri 11 marzo 2013 una circolare con chiarimenti in merito a:

  • esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo;
  • utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro;
  • corso di aggiornamento.

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo (punto 9.4 dell’Accordo ), la circolare spiega che ai fini della documentazione dell’esperienza nell’uso di attrezzature è possibile per gli operatori del settore:

“a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori famigliari;

b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.

Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell’articolo 71 e al comma 4, dell’articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore”.

Nel caso di utilizzo saltuario, occasionale e finalizzato a svolgimento di applicazioni non determinate invece, la circolare ricorda che:

“Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012.

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano ira dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria”.

In ultimo, la nota riguardante il corso di aggiornamento:

“ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità”.

Info: Circ. 11 marzo 2013, n. 11 – chiarimenti

Fonte: Quotidiano Sicurezza

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