Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11/05/2011 è stato pubblicato il D.lgs. 67/2011 contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 26 maggio.
Scattano, così, nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni “a catena“.
In particolare la nuova normativa riconosce il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione ai lavoratori che hanno svolto alcune attività lavorative specifiche:
– lavori in galleria, lavori nelle cave (ad alte temperature)
– lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici.
Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori notturni, a condizione che abbiano svolto lavoro notturno per almeno 64 notti l’anno (78 per chi matura i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009).
Inoltre:
il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b);
il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.
In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
E’ considerato lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino;
lavoratori notturni:
i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
Al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo