Se, in seguito alla valutazione del rischio e delle considerazioni sopra fatte, dovesse emergere la necessità di intervenire con un intervento di messa in sicurezza dell’amianto e l’assemblea dei condomini avesse deliberato in tal senso, è possibile procedere alla bonifica. I metodi di bonifica previsti nel DM 6/9/94 riguardano:
- la rimozione
- l’incapsulamento
- il confinamento
La rimozione consiste nell’eliminazione dei materiali contenenti amianto e, dove richiesto, l’installazione di un materiale sostitutivo.
L’incapsulamento si traduce nel trattamento dei materiali contenenti amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, ovvero a ripristinare la loro aderenza al supporto, o a creare una pellicola protettiva sui materiali.
Il confinamento prevede l’installazione di una barriera a tenuta, che separi i materiali contenenti amianto dalla possibile fonte di deterioramento, dal resto dell’edificio o dalla possibilità di esposizione degli occupanti lo stabile.
La scelta del metodo di bonifica dipende da molte variabili ed il D.M. 6/9/94 fornisce solo delle indicazioni di massima per orientare nella scelta. L’unica indicazione a carattere impositivo é rappresentata dall’obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto prima della demolizione dell’edificio o di parti di esso in cui siano presenti MCA.
Per un confronto tra i diversi metodi di bonifica, si faccia riferimento alla tabella seguente.
Intervento di bonifica | Vantaggi | Svantaggi | Indicazioni | Controindicazioni |
Rimozione |
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Incapsulamento |
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Confinamento |
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