A seguito della pubblicazione sul numero 147 della rivista dell’Anaci dell’articolo del dott. Matteo Mazzali (direttore tecnico di Alis srl) relativamente a: “Amianto, obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio”, sono pervenute numerose domande. Abbiamo deciso di pubblicare, per i giorni a seguire e fino al 19 gennaio, quelle più significative con le risposte dell’autore.
4. Una volta appurato che nel mio stabile c’è l’amianto, ho qualche obbligo o responsabilità in merito?
La presenza di amianto in uno stabile comporta sempre la necessità di un’azione e le eventuali inadempienze vengono sanzionate dalla legge. Il passo successivo all’individuazione dell’amianto è, per l’amministratore di condominio, quello di sincerarsi dello stato di conservazione dei materiali in amianto censiti e di valutare il rischio per gli occupanti dello stabile compresi i dipendenti se ci sono (portiere, pulitore, manutentore, ecc). Se a valle di questa valutazione risultasse che i materiali in amianto non comportano un rischio di esposizione per gli occupanti, allora sarà possibile mantenere i materiali dove sono, attuando però una serie di misure organizzative finalizzate a preservare le buone condizioni riscontrate, così come indicato al punto 4 del DM 6/9/94. Qualora ci fosse nello stabile personale dipendente, dovrà essere aggiornato il documento di valutazione del rischio e il DUVRI alla luce delle risultanze della valutazione del rischio amianto. Al contrario se da questa valutazione risultasse un rischio per gli occupanti, allora l’amministratore dovrà portare in assemblea le risultanze dello studio da lui commissionato da cui si evince la necessità di un intervento di bonifica e la tempistica entro la quale dovrà essere realizzato, invitando i condomini a presentare le loro offerte per deliberare successivamente. In attesa degli interventi di bonifica sarà comunque necessario attuare le misure di corretta gestione dei materiali in amianto, così come al caso precedente.