Quando in un cantiere sono presenti più imprese è obbligatorio un coordinatore per la sicurezza, che rediga un apposito piano di sicurezza. Questo, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno richiesto il permesso di costruire. E’ quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea con una sentenza del 7 ottobre scorso nella quale sono stati chiariti i dubbi del Tribunale di Bolzano su alcune deroghe, operate dalla legge italiana, alle norme comunitarie.
La deroga italiana bocciata dalla Corte europea è quella che prevede la nomina del coordinatore solo se i lavori sono soggetti al permesso di costruire. Il Decreto Legislativo 494/1996, successivamente abrogato dal d.lgs. 81/2008, nel recepire la direttiva 92/57/CEE, non ha infatti previsto il coordinatore per la sicurezza nei lavori privati svolti da più imprese ma soggetti ad altri titoli abilitativi, come Dia o comunicazione di inizio lavori.
La Corte di Giustizia europea ha emesso questa sentenza esaminando il procedimento penale, avviato per violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva 92/57/CEE, contro la proprietaria di un immobile che aveva commissionato il rifacimento del tetto.
A seguito di un ispezione del cantiere era risultato che il parapetto, l’autogru e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse, presenti contemporaneamente allo svolgimento dei lavori. Condizioni che in base alle norme comunitarie avrebbero dato luogo alla nomina di un coordinatore per la sicurezza. Ma che l’Italia aveva interpretato diversamente.
La Corte europea ha invece chiarito che in base alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, quando sono presenti più imprese il committente o il responsabile dei lavori deve sempre designare uno o più coordinatori per la sicurezza. I singoli Stati membri possono derogare a questa previsione tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari o per i quali e’ richiesta una notifica preliminare.
Secondo la legge comunitaria, prima che sia aperto il cantiere, il committente o il responsabile dei lavori controlla che il coordinatore abbia redatto un piano di sicurezza e salute che indichi le regole applicabili tenendo conto delle attività che vengono effettuate sul luogo. Inoltre, tra gli altri compiti del coordinatore c’è quello della stesura di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi.
Durante la realizzazione dell’opera, i coordinatori verificano l’attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza al momento delle scelte tecnico-organizzative, in modo da pianificare i lavori simultanei o successivi.