La nomina del RSPP non esonera il Datore di Lavoro dalle sue responsabilità in materia di sicurezza
La nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro insieme alla valutazione dei rischi, come sancito dall’art.17 del D.Lgs.81/08. Il Rspp rappresenta una delle figure fondamentali dell’organigramma della sicurezza aziendale; è un professionista in possesso di determinati requisiti abilitativi che gli permettono di svolgere importanti compiti come l’individuazione dei fattori di rischio e la proposta di programmi formativi necessari ai lavoratori per gestire tali rischi. Spetta poi al Datore di Lavoro, che ha potere decisionale e di spesa, attuare le misure organizzative, preventive e protettive indicate dal RSPP. Tuttavia, nonostante il RSPP sia una figura del tutto autonoma dal punto di vista professionale, potrebbe rispondere in solido con il Datore di Lavoro qualora venga meno all’espletamento dei suoi compiti, definiti dall’art. 33, in conseguenza dei quali si verifichi un infortunio dalle gravi conseguenze. Quindi la nomina del RSPP non è da intendersi come uno scarico di responsabilità da parte del Datore di Lavoro dato che quest’ultimo rimane sempre e comunque il destinatario finale degli obblighi di garanzia definiti dal D. Lgs. 81/08.