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Responsabilità penali dell’RSPP: sentenze 2025 e principi giurisprudenziali

RSPP Sicurezza sul lavoro Roma

Nel corso del 2025, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito e consolidato il proprio orientamento in materia di responsabilità penali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Le pronunce emerse chiariscono in quali circostanze la condotta colposa dell’RSPP, nell’esercizio delle sue funzioni di supporto tecnico e consulenziale in ambito prevenzionistico, possa dar luogo a responsabilità penale, anche in concorso con altri soggetti titolari di una posizione di garanzia.

Quadro normativo e funzioni dell’RSPP

Ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008, l’RSPP svolge un ruolo di consulenza tecnica a supporto del datore di lavoro, collaborando alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione più idonee. Sebbene si tratti di un incarico di natura tecnico-consultiva, esso comporta specifici obblighi di diligenza professionale. In particolare, l’omessa individuazione o segnalazione di rischi ragionevolmente prevedibili può integrare una responsabilità per colpa professionale, qualora sia dimostrato il collegamento causale con un evento lesivo.

Orientamenti giurisprudenziali consolidati

Dovere di collaborazione e obbligo di segnalazione

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’RSPP è tenuto a svolgere con la massima diligenza le attività connesse all’incarico ricevuto. In presenza di negligenza, imprudenza o imperizia, egli può essere chiamato a rispondere penalmente qualora non segnali al datore di lavoro situazioni di rischio rilevanti, determinando così l’omissione di misure preventive che avrebbero potuto evitare l’evento dannoso.

Ambito e limiti della responsabilità penale

La responsabilità penale dell’RSPP non è automatica né generalizzata. Essa richiede l’accertamento di una colpa specifica nella fase di valutazione o di segnalazione del rischio, nonché la dimostrazione di un nesso causale diretto tra la condotta omissiva e l’evento lesivo verificatosi.

Rassegna di sentenze della Cassazione del 2025

Cassazione Penale, Sez. IV, 16 maggio 2025, n. 18447

Con questa decisione, la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti dell’RSPP di una cooperativa, in relazione al decesso di un lavoratore avvenuto durante operazioni di scarico delle merci. Secondo i giudici, il DVR risultava carente poiché non contemplava i rischi specifici dell’area di lavoro, né prevedeva procedure operative sicure o modalità di intervento adeguate.

La Corte ha evidenziato che l’RSPP avrebbe dovuto individuare tali criticità e segnalarle, contribuendo all’elaborazione di misure preventive efficaci.

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2025, n. 2996

In un’ulteriore pronuncia, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità dell’RSPP di una società appaltatrice per la mancata valutazione dei rischi connessi alla movimentazione di carichi particolari, omissione che ha avuto esiti fatali per un lavoratore.

Ricadute operative per imprese e professionisti

Le sentenze esaminate mettono in luce alcuni aspetti fondamentali nella gestione delle responsabilità dell’RSPP:

1. Analisi accurata dei rischi
Il DVR deve contenere una valutazione dettagliata e puntualmente documentata dei rischi, tenendo conto anche di specifiche fasi operative e di particolari contesti di lavoro, evitando approcci generici o standardizzati.

2. Comunicazione tempestiva delle criticità
È essenziale che l’RSPP segnali in modo tempestivo e tracciabile al datore di lavoro tutte le situazioni di rischio non adeguatamente gestite, accompagnando tali segnalazioni con proposte concrete di intervento.

3. Cooperazione con gli altri garanti della sicurezza
La responsabilità penale dell’RSPP può concorrere con quella del datore di lavoro o di altri soggetti in posizione di garanzia solo quando sia dimostrato che l’omissione dell’RSPP ha inciso in modo causale sul verificarsi dell’evento lesivo.

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