Tra le modifiche presentate in materia di inquinamento acustico, l’ultimo decreto vigente in materia, il D.Lgs. n.41 del 17 febbraio 2017, stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione del tecnico competente in acustica. L’istituzione di un elenco nazionale dei soggetti abilitati è la principale novità della recente normativa.
Vengono introdotti nuovi requisiti abilitativi per lo svolgimento del ruolo, come il titolo universitario in ingegneria, tecniche della prevenzione, architettura, fisica, matematica, scienze dei materiali, unito a uno dei seguenti: 12 crediti formativi in acustica (acquisibili in master o esami universitari), attestato di frequenza in un corso specifico in acustica di 180 ore, oppure un dottorato di ricerca in acustica ambientale.
Per un periodo transitorio di cinque anni potranno inoltre iscriversi nell’elenco anche i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o
maturità scientifica purché abbiano svolto attività professionale in materia di acustica per almeno quattro anni in collaborazione con un tecnico competente.
Diverso invece è per i professionisti già in possesso della qualifica che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, dovranno presentare un’istanza alla Regione di competenza che provvederà all’iscrizione nell’elenco nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Per approfondimenti fare riferimento al D.Lgs. n.41/17