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Cassazione: nelle società ogni socio si fa carico della sicurezza

Secondo la Corte di Cassazione, nelle società di persone ogni socio deve farsi carico dell’obbligo di adottare le misure di sicurezza poste a tutela dell’ integrità fisica dei lavoratori. A meno che non esista un’espressa delega ad altre persone competenti in materia.
Secondo una sentenza del del 6 agosto 2009, infatti, (n.32193) – Cassazione Penale –  ogni socio assume  una posizione di garanzia a meno che la società stessa non abbia individuato una persona tecnicamente competente alla quale sia stata affidata una regolare delega per l’assolvimento degli obblighi medesimi.

I rappresentanti legali di una società in nome collettivo (snc) sono stati tratti in giudizio davanti a un Tribunale per rispondere del reato di omicidio colposo (articolo 589 c.p), in quanto in qualità di direttori tecnici di un cantiere installato per l’esecuzione di opere di coibentazione, avevano adibito un dipendente della propria ditta all’effettuazione di lavori di impermeabilizzazione del tetto di un capannone a un’altezza di m. 6,6 da terra, il quale, privo di cintura di sicurezza, era caduto al suolo attraverso un’apertura presente nel solaio non appositamente protetta, riportando lesioni molto gravi che ne avevano determinato il decesso. Ai due legali rappresentanti veniva addebitata una colpa generica e una specifica legata ad una violazione all’articolo 68 del D. P. R. 7/1/1956 n. 164 (ora Titolo IV Capo II del D. Lgs. n. 81/2008).

Uno dei due rappresentanti ha patteggiato la pena mentre l’altro è stato condannato a sette mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante contestata. Successivamente la Corte d’Appello ha confermata la decisione già assunta dal Tribunale.

L’imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che lui era il rappresentante legale di una società di persone, con soli due soci, e che il cantiere era stato gestito sempre ed esclusivamente dall’altro socio. Inoltre, che l’apertura sul tetto era stata praticata da altri lo stesso giorno dell’infortunio e che  il responsabile del cantiere era un ingegnere “inspiegabilmente prosciolto in istruttoria”. Infine sottolineava che non era stata rilevata dai giudici la presenza “in loco” di funi di acciaio fissate fra due lucernari attigui destinate evidentemente all’ancoraggio delle cinture di sicurezza.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per la chiara infondatezza delle motivazioni. La stessa ha sottolineato che “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito”. La Corte ha ritenuto legittima, formalmente e sostanzialmente,  la decisione della Corte di Appello e accettabili le argomentazioni della stessa ed in più ha ritenuto di fare ulteriori precisazioni:

Secondo la Corte, “l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio”.

Riferendosi poi al mancato uso delle cinture di sicurezza, la Corte ha detto che “le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso”.

Infine, secondo la Corte, “al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ex articolo 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza”.

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