La Legge 257 del 1992 ha avviato un processo per la dismissione dall’uso dell’amianto nel nostro paese a causa del suo potere cancerogeno.
Il D.M. 101 del 2003 indica la necessità di avere una mappatura dei siti con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) prevedendo due fasi essenziali:
- l’individuazione e la determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di MCA nell’ambiente naturale o costruito (mappatura delle zone con presenza di amianto);
- la selezione, fra i siti individuati, di quelli con necessità di bonifica o di messa in sicurezza.
Con tali finalità la Regione Lazio ha incaricato il Centro Regionale Amianto della ASL di Viterbo (scarica la brochure informativa), tramite l’invio di una scheda di autonotifica (scarica il modello della scheda), di realizzare tale mappatura.
Se siete stati contatti dalla ASL o dalla Regione in qualità di proprietari o titolari delle attività svolte in edifici pubblici o aperti al pubblico, Alis può redigere per voi la scheda di autonotifica, effettuando un sopralluogo a cura dei nostri tecnici e realizzando ispezioni visive, campionamenti e successive analisi di laboratorio per l’individuazione e la quantificazione dei materiali contenenti amianto eventualmente presenti nel vostro edificio.
Individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un’azienda o in un edificio è obbligatorio, ma non comporta necessariamente l’immediato smantellamento. A seconda dello stato di conservazione e della ubicazione dei MCA potrebbe non essere richiesto alcun intervento, ma, se facilmente accessibile o degradato, potrebbe essere necessario provvedere alla sua messa in sicurezza fino alla rimozione completa.
In questo Alis vi supporta nella completa gestione del problema amianto che, oltre all’adempimento formale della scheda di autonotifica per il censimento e la mappatura dell’amianto, offre una serie di servizi specialistici finalizzati ad una corretta gestione del problema, come:
- Verifica della presenza di amianto all’interno di edifici pubblici e privati (scuole, palestre, ospedali, condomini ecc)
- Verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto (ETERNIT, cassoni idrici, lastre di copertura, canne fumarie)
- Verifica delle condizioni di inquinamento da fibre di amianto in ambienti di vita (abitazioni, scuole, ospedali, edifici pubblici)
- Assistenza in fase decisionale sui criteri da adottare per la messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto
- Assistenza tecnico-legale nelle controversie dovute alla presenza di materiali contenenti amianto
- Progettazione e pianificazione degli interventi di bonifica mediante analisi costi/benefici
- Pianificazione delle attività di controllo e manutenzione per la gestione dei materiali di amianto
- Attuazione del piano di controllo e manutenzione (punto 4 DM 6/9/94)
- Assunzione dell’incarico di Responsabile dei materiali contenenti amianto, in attuazione del piano di controllo e manutenzione di cui al punto 4 del DM 6/9/94
- Comunicazione ambientale agli occupanti l’edificio sulle reali condizioni di rischio associate alla presenza di materiali di amianto
- Gestione dei rapporti gli organi ispettivi
LA GESTIONE DELL’AMIANTO NEGLI IMMOBILI
La Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” pone un obbligo di comunicazione a carico dei proprietari degli edifici nei quali siano presenti materiali contenenti amianto floccati (cioè applicati a spruzzo) o materiali contenenti amianto in matrice friabile (che cioè possono essere facilmente sbriciolati con la semplice pressione manuale), con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. I contenuti della suddetta comunicazione, che va indirizzata alle unità sanitarie locali, sono individuati dal D.P.R. 8/8/94.
Il DM 18 marzo 2003 n. 101 infine avvia le procedure per il censimento e la mappatura dell’amianto nelle varie regioni.
Dai riferimenti normativi di cui sopra, deriva la necessità per i proprietari degli immobili, di procedere preliminarmente alla verifica dell’esistenza di materiali contenenti amianto, sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Il D.M. 6/9/94 contiene le normative e le metodologie tecniche per l’ispezione delle strutture edilizie al fine di individuare i materiali potenzialmente contenenti fibre di amianto, nonché per il campionamento e l’analisi dei materiali sospetti per l’identificazione dei materiali contenenti amianto.
Il controllo preliminare della presenza di amianto inoltre è oggi richiesto prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di demolizione o ristrutturazione di immobili, ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs 81/08.
Se l’ispezione e i successivi campionamenti e analisi mettono in evidenza la presenza di materiali contenenti amianto, ciò non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale é in buone condizioni e non viene manomesso, é estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato o é in cattive condizioni o é altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il rilascio di fibre.
La presenza di amianto in un edificio quindi comporta sempre la necessità di un’azione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti l’edificio alle fibre di amianto e gestire in maniera corretta il rischi. Per scegliere l’azione più idonea, é necessario procedere, dopo aver individuato la presenza di materiali contenenti amianto, ad un’attenta valutazione del rischio da amianto.
Il D.M. 6/9/94, individua due fondamentali strumenti per la valutazione rischio da amianto:
• ispezione visiva, ovverosia l’esame delle condizioni dei materiali contenenti amianto, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre;
• monitoraggio ambientale, ovverosia la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio.
Il processo di valutazione porta a classificare le situazioni in tre diverse classi:
materiali integri non suscettibili di danneggiamento, perché non accessibili o duri e compatti;
• materiali integri suscettibili di danneggiamento, perché accessibili o esposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua, ecc.;
• materiali danneggiati per azioni umane o deterioramento.
A ciascuna delle suddette ipotesi, si accompagnano diverse misure d’intervento.
Nel caso di materiali integri non suscettibili di danneggiamento, occorre effettuare un controllo periodico dei materiali e mettere in atto una strategia per mantenere nel tempo le buone condizioni dei materiali, cioè un programma di controllo e manutenzione.
Nel caso di materiali integri suscettibili di danneggiamento, è necessario eliminare le cause del possibile danneggiamento e quindi mettere in atto il programma di controllo e manutenzione.
Nel caso di materiali danneggiati, si prende in considerazione l’estensione del danno. Se questo è limitato ed é possibile eliminare le cause che lo hanno prodotto, può risultare sufficiente il restauro dei materiali e successivamente realizzare il programma di controllo e manutenzione. Se il danno è esteso, occorre realizzare un intervento di bonifica.
Il programma di controllo e manutenzione è costituito da una serie di misure di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento dei materiali contenenti amianto, al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti alle fibre d’amianto aerodisperse. il programma di controllo e manutenzione si traduce nei seguenti obblighi a carico del proprietario dell’edificio:
• designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali d’amianto;
• tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
• garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto;
• fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
• nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta l’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica, trasmettendone copia alla USL competente.
I metodi di bonifica sono la rimozione, l’incapsulamento e il confinamento.
La rimozione consiste nell’eliminazione dei materiali contenenti amianto. L’incapsulamento si traduce nel trattamento dei materiali contenenti amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare la loro aderenza al supporto, a creare una pellicola protettiva sui materiali. Il confinamento prevede l’installazione di una barriera a tenuta, che separi i materiali contenenti amianto dal resto dell’edificio.
La scelta del metodo di bonifica dipende da molte variabili ed il D.M. 6/9/94 fornisce solo delle indicazioni di massima per orientare nella scelta. L’unica indicazione a carattere impositivo é rappresentata dall’obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto prima della demolizione dell’edificio
A prescindere dall’intervento di bonifica scelto, si sottolinea che il proprietario dell’edificio deve sempre accertarsi della specifica qualificazione dell’impresa che realizzi l’intervento. Tale impresa deve fornire garanzie in particolare circa la tutela della salute dei lavoratori coinvolti nell’intervento, il corretto smaltimento dei rifiuti contaminati da amianto e le condizioni di restituibilità dell‘edificio.
Ricordiamo infine che il proprietario dell’immobile, che appalti un intervento di bonifica, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08 di cui al titolo IV (sicurezza dei cantieri mobili)
RECENSIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE
Descriviamo di seguito una breve, ma esaustiva, recensione della normativa. Tale nota riguarda gli obblighi a carico del datore di lavoro e/o del responsabile dell’attività e/o proprietario dell’immobile. Tale breve rassegna potrebbe anche essere utilizzata per verificare l’idoneità della documentazione attualmente esistente in ogni stabile.
a) La legge 257/92 obbliga i proprietari degli immobili a comunicare la presenza di amianto floccato o in matrice friabile alle unità sanitarie locali (art. 12 comma 5). Sulla base delle comunicazioni pervenute, le unità sanitarie locali relazionano alle Regioni, ai fini del censimento dei MCA, così come previsto dall’art. 10 comma 2 punto l.
b) L’inadempimento all’obbligo suddetto di comunicazione di presenza di MCA da parte del proprietario può configurarsi come contravvenzione penale qualora, ai sensi del D.Lgs. 81/08, in caso di lavoratori occupati all’interno dello stabile in oggetto, la redazione del documento di valutazione dei rischi (di cui all’art. 28) non comprenda la voce relativa alla presenza di materiale contenti amianto.
c) In entrambi i casi (L.257/92 o D. Lgs. 81/08), esiste la necessità di realizzare un censimento dei MCA eventualmente presenti negli edifici. Tale censimento, realizzato in maniera scrupolosa e puntuale, consentirà di etichettare tutti i MCA presenti al fine di informare gli occupanti lo stabile, il personale addetto alla manutenzione, oltre alle imprese che dovranno effettuare lavori di demolizione o ristrutturazione dello stabile ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs 81/08, sulla presenza dell’amianto in quel luogo.
d) Una volta accertata la presenza di MCA degli impianti o nella struttura dello stabile, sarà necessario attuare una valutazione del rischio specifica ai sensi dell’art. 249 del D. Lgs. 81/08, per le figure professionalmente esposte al tipo di inquinante specifico; tali figure potrebbero essere le persone addette alla manutenzione, i lavoratori delle imprese edili impegnate nei lavori di ristrutturazione o i lavoratori delle ditte di bonifica. Sarà cura del datore di lavoro di ciascuna di queste imprese redigere l’idonea documentazione di valutazione del rischio, fermo restando l’obbligo del proprietario dell’immobile di informare tali ditte della presenza di amianto nei luoghi di lavoro in cui si trovano ad operare.
e) Da aggiungere che, una volta accertata la presenza di MCA, il proprietario dell’immobile e/o il gestore dell’attività, è comunque obbligato ad attuare il piano di controllo e manutenzione dei MCA ai sensi del punto 4 del D.M. 6/9/94 in cui, oltre all’attuazione di un adeguato controllo dei materiali in oggetto, viene valutato il rischio amianto per gli occupanti dello stabile in quanto semplici fruitori.
In conformità a quanto esposto, emerge la necessità, oltre che l’obbligo, di procedere all’attuazione del programma d’indagine finalizzato ad un accurato e puntuale censimento dei MCA presenti.