La Commissione Politiche dell’Ue della Camera ha licenziato, senza apportare modifiche, il disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis (AC 1864-B). Il provvedimento sarà domani all’esame dell’Assemblea per l’approvazione definitiva.
Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro si evidenzia l’art. 13 che, al fine di dare una risposta alla procedura di infrazione n. 2010/4227 ha apportato talune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La prima di tale modifiche riguarda la specificazione (aggiunta all’articolo 28 del D.Lgs. 81/08) che, anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento dei seguenti obblighi (Cfr. articolo 28 del D.Lgs 81/08):
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
e) indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
g) rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute.
Inoltre, sempre in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assolvimento degli adempimenti sopra richiamati. Alla documentazione connessa al processo di valutazione dei rischi può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ulteriore intervento modificativo riguarda l’articolo 29 del D.Lgs 81/08 ove viene specificato che, anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Fonte: Sole24Ore