• Home
  • L’azienda
  • Certificazioni
  • Servizi
    • Sicurezza sul lavoro
    • Valutazione dei Rischi
    • Impatto Ambientale
    • Amianto
    • Laboratorio
    • Formazione
  • Lavora con noi
  • News
  • Contatti

Sicurezza sul lavoro – locali chiusi: localizzazione in deroga di un’attività produttiva

Con una nuova sentenza (T.A.R. Lazio, Latina, 4 febbraio 2014, n. 90), il giudice amministrativo chiarisce il perimetro di applicazione dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs 81/08, che riconosce la possibilità, in deroga ad un divieto di ordine generale, di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, fatto comunque salvo l’obbligo di assicurare il rispetto delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

L’articolo 13 del D.Lgs. 81/08 assegna infatti all’azienda sanitaria competente per territorio la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mentre l’articolo 65, nel vietare la destinazione al lavoro dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, prevede, al comma 2, che “In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.”.
Il giudice amministrativo chiarisce che, per effetto del D.Lgs. 112/98, la competenza in ordine alla localizzazione degli impianti produttivi è stata attribuita ai comuni presso i quali risulta incardinato e nella sua totalità il relativo procedimento.
Ne consegue che l’azienda sanitaria, in base alla citata normativa, può ammettere la deroga, il che equivale a dire che il positivo riscontro delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza del luogo di lavoro, implica una valutazione che abilita all’esercizio dell’attività in luoghi di per sé inidonei, nei quali sarebbe esclusa.
La valutazione sulla possibile deroga ai requisiti richiesti dall’allegato IV al D.Lgs 81/2008 non può esser quindi ricondotta alla fase istruttoria ed alla collaborazione tra organi, al pari di altre vicende nelle quali la determinazione finale spetta ad una sola amministrazione agente, perché l’organo di vigilanza concorre alla sostanziale determinazione della fattispecie ampliativa rimuovendo un limite con un provvedimento riconducibile non tanto al parere quanto, soprattutto per il profilo funzionale, all’autorizzazione comunque necessariamente presupposta la cui mancanza impedirebbe al comune il rilascio del titolo per l’esercizio dell’attività.

Fonte: il Sole 24 Ore

Contattaci

Facebook-f Twitter Youtube

Articoli recenti

Rimozione amianto Roma

Rimozione amianto a Roma e nel Lazio: costi, iter normativo e tempi nel 2026

Leggi di più »
bando ISI INAIL

Bando ISI INAIL 2025/2026: fino a 130.000 € a fondo perduto per la sicurezza

Leggi di più »
Stress termico

Stress termico e lavoro: gli obblighi del datore di lavoro per l’estate 2026

Leggi di più »
Categorie
  • ALIS
  • Ambiente
  • Amianto
  • Analisi di Laboratorio
  • Formazione
  • Igiene del lavoro
  • Inquinamento acustico
  • inquinamento indoor
  • lavora con noi
  • Legionella
  • News
  • News
  • Onde Elettromagnetiche
  • Salute
  • Sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Sicurezza sul lavoro
Tag
Ambiente Amianto analisi Analisi chimiche ANALISI DEL RISCHIO asbesto bonifica amianto consulenza ambientale D.Lgs. 81/2008 DVR ecologia environment FAV fibre artificiali vetrose Formazione formazione sicurezza lavoro gestione amianto gestione rifiuti gruppo alis Gruppo Alis Roma Igiene del Lavoro impatto ambientale inquinamento ISO 45001 laboratorio analisi lavoro legionella normativa sicurezza prevenzione prevenzione infortuni qualità dell'acqua radon risk assessment salute sicurezza aziendale Sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza sul lavoro sicurezza sul lavoro 2025 smaltimento amianto smaltimento rifiuti stress lavoro correlato valutazione dei rischi valutazione del rischio valutazione rischi work safety
White

ALIS Srl unipersonale
Via Giannetto Valli, 93 – 00149 Roma
C.C.I.A.A. Roma
P. IVA/C.F. 10270261000
Cap Soc. € 10.000,00 i.v.
R.E.A. 1222334

Azienda con sistema di gestione integrato qualità ambiente sicurezza

Marchio ACCREDIA Organizzazioni certificate
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Presentazione Certificazioni | Politica Integrata QAS
Facebook Linkedin Twitter Youtube
Copyright © Gruppo Alis | updated by GLOCAL CONSULTING

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.

Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nelle .

Gruppo Alis
Panoramica privacy

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

SERVIZIO: Mailing List o Newsletter
DATI PERSONALI: email e nome
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Contattare l’Utente

SERVIZIO: Modulo di contatto
DATI PERSONALI: email, nome, ragione sociale, settore di attività e sito web
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Contattare l’Utente

SERVIZIO: Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
DATI PERSONALI: Cookie e Dati di utilizzo
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Interazione con social network e piattaforme esterne

SERVIZIO: Google Analytics
DATI PERSONALI: Cookie e Dati di utilizzo
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Statistica

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.

Cookie Policy

Leggi il testo esteso qui Privacy & Cookie Policy

Leggi l’informativa sul trattamento dei dati