La Corte di Giustizia europea, in merito alla misurazione del rumore senza l’utilizzo dei DPI (Sez. 7, 19 maggio 2011 procedimenti riuniti C‑256/10 e C‑261/10), ha sentenziato che il livello di esposizione giornaliero al rumore, se è superiore agli 85 dB(A) va misurato senza tenere conto dei DPI. Anzi il datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dei DPI.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, deve essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliero dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione dell’udito che consentono di ridurre l’esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.