La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto attuativo del Jobs Act (Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità Titolo II – Capo I – art.23), approvato l’11 giugno 2015, adegua alle nuove tecnologie, la normativa (art. 4) dello Statuto dei lavoratori del 1970.
Lo afferma il Ministero del lavoro, in una nota del 18 giugno 2015.
La norma fa chiarezza:
- sul concetto di “strumenti di controllo a distanza”;
- sui limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni del Garante della Privacy rese anche con le linee guida del 2007 (sull’utilizzo della posta elettronica e di internet).
Gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente:
a) per esigenze organizzative e produttive
b) per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
c) esclusivamente previo accordo sindacale o, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero.
Fonte: Quotidiano Sicurezza